Sentenza n. 444/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione quinta) n. 2739 del 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto l'impugnazione dell'annullamento in autotutela della SCIA alternativa al permesso di costruire e della relativa variante
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto la parziale riforma della sentenza di primo grado, contestando anzitutto la qualificazione e l'ammissibilità dei motivi aggiunti proposti dall'originario ricorrente contro atti endoprocedimentali e sostenendo che quest'ultimo fosse privo di legittimazione e interesse per difetto di vicinitas e di pregiudizio concreto. Hanno inoltre dedotto che l'ordinanza comunale di revoca della sospensione dei lavori, fondata su una nota e su un parere degli uffici, avrebbe costituito una definitiva convalida della SCIA, con conseguente carenza di potere del Comune nel successivo annullamento in autotutela. Hanno contestato l'istruttoria, la valutazione delle osservazioni dei privati e l'attendibilità della relazione tecnica comunale, sostenendo che non vi fosse stata alcuna falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, delle quote del terreno, del posizionamento del fabbricato e del solaio di copertura. Hanno dedotto altresì la violazione della disciplina sulla SCIA alternativa al permesso di costruire, degli artt. 19, 21-octies e 21-nonies della l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, lo sviamento e l'assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, sostenendo che le eventuali difformità esecutive avrebbero potuto essere perseguite mediante gli ordinari poteri di vigilanza edilizia, ma non avrebbero inciso sulla legittimità originaria del titolo. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione originaria degli appellanti, proposta mediante motivi aggiunti in un fascicolo relativo a diverso ricorrente, e ha sostenuto che non vi fosse stata alcuna consumazione del potere amministrativo e che il precedente parere non avesse esaminato le quote del suolo ante operam.
La decisione
Il CGARS ha preliminarmente respinto l'eccezione del Comune sull'inammissibilità dei motivi aggiunti con cui gli odierni appellanti avevano impugnato l'annullamento della SCIA. Il vizio consistente nell'incardinamento della domanda nel fascicolo di un diverso ricorrente era meramente formale e avrebbe potuto comportare, al più, la separazione dei giudizi, non l'inammissibilità, trattandosi di atti appartenenti alla medesima sequenza procedimentale. Il Collegio ha inoltre riconosciuto la qualità di controinteressato processuale al proprietario confinante che aveva promosso il precedente giudizio sul silenzio e aveva interesse alla conservazione del titolo edilizio, nonché la legittimazione e l'interesse di quest'ultimo in quanto proprietario del fondo finitimo e dichiaratosi pregiudicato dai lavori. Sono stati quindi rigettati il primo e il secondo motivo d'appello. Il Collegio ha escluso che l'ordinanza comunale di revoca della sospensione dei lavori costituisse una convalida della SCIA, rilevando che la nota interna richiamata dall'ordinanza non integrava un formale provvedimento di convalida; ha tuttavia ritenuto che il contenuto di tali atti non fosse neutro ai fini dell'accertamento delle difformità contestate. La decisione sugli ulteriori motivi, relativi alla sussistenza delle difformità, alla falsa rappresentazione, alla sufficienza dell'istruttoria, ai presupposti dell'autotutela, all'interesse pubblico e all'affidamento, è stata rinviata all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio. Il CTU dovrà verificare se sussistessero gli elementi ostativi al mantenimento del titolo indicati nell'atto di autotutela e se le eventuali violazioni rientrassero in soglie di tolleranza o precludessero un eventuale accertamento di conformità. È stata posta provvisoriamente a carico degli appellanti l'anticipazione di euro 1.500 per il compenso del CTU; le spese di lite sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato dagli appellanti in relazione ai dedotti vizi di motivazione e alla legittimità dell'azione amministrativa; non definito autonomamente dal Collegio.
art. 97 Cost.
Richiamato dagli appellanti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; non definito autonomamente dal Collegio.
art. 19 l. 241/1990
Richiamato nel contenzioso sulla SCIA; il Comune ha sostenuto che la disciplina non si applicasse alla SCIA alternativa al permesso di costruire, ma la questione non è stata definita nella pronuncia interlocutoria.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato tra le norme concernenti l'invalidità e l'autotutela; la decisione non ne ha ancora definito l'applicazione al caso concreto.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato in relazione all'annullamento d'ufficio della SCIA e ai relativi presupposti; l'esame sostanziale è stato rinviato dopo la consulenza tecnica.
artt. 10, comma 1, lett. c), 22 e 23, comma 6, lett. a), d.P.R. 380/2001
Richiamati in relazione alla SCIA alternativa al permesso di costruire e alla disciplina edilizia applicabile; la pronuncia non conclude sul merito della conformità dell'intervento.
art. 67, comma 3, c.p.a.
Disciplina la nomina dei consulenti tecnici di parte e la partecipazione alle operazioni del CTU.
art. 76, comma 4, c.p.a.
Richiamato per l'applicazione, nel processo amministrativo, della regola sull'ordine di esame delle questioni prevista dall'art. 276, comma 2, c.p.c.
art. 276, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale criterio per la preliminare delibazione delle questioni processuali.
art. 193, comma 2, c.p.c.
Consente al CTU di rendere il giuramento mediante deposito telematico di dichiarazione sottoscritta digitalmente.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Richiamato per la successiva liquidazione del compenso del consulente tecnico.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta mediante motivi aggiunti nel fascicolo relativo a un diverso ricorrente non è inammissibile per il solo errore formale di incardinamento, quando sussistano i requisiti sostanziali della domanda e gli atti impugnati appartengano alla medesima sequenza procedimentale; il vizio può comportare, al più, la separazione dei giudizi.
- Il soggetto nominativamente individuabile dagli atti che abbia promosso un precedente giudizio contro il silenzio dell'amministrazione per ottenere l'esercizio dell'autotutela su un titolo edilizio assume la qualità di controinteressato processuale nel successivo giudizio promosso dal titolare del titolo contro il provvedimento di autotutela, poiché ha un interesse concreto e qualificato alla conservazione o alla rimozione dell'atto.
- La qualità di proprietario del fondo finitimo, accompagnata dalla deduzione di un pregiudizio derivante dai lavori edilizi, è sufficiente a radicare, in presenza degli ulteriori presupposti, la legittimazione e l'interesse ad agire contro il silenzio dell'amministrazione e contro gli atti successivamente adottati.
- La revoca della sospensione dei lavori e il richiamo a una nota interna o a un parere degli uffici non integrano una convalida del titolo edilizio in assenza di un formale provvedimento avente tale contenuto; tuttavia, tali atti possono essere valutati come elementi istruttori nella verifica della successiva contestazione delle difformità dell'intervento.
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