Cassazione Civile, Ordinanza n. 26987/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un condominio contro la richiesta di pagamento di somme per servizio idrico integrato. Il condominio contestava, in particolare, la debenza delle somme relative al servizio di depurazione, deducendo che tale servizio fosse inesistente e comunque non conforme alla normativa comunitaria. In primo grado il giudice di pace accoglieva l’opposizione, dichiarando che nulla fosse dovuto. La sentenza veniva impugnata dalla società fornitrice e, in via incidentale, anche da altra società intervenuta nel rapporto; il Tribunale di Genova respingeva gli appelli. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione con cinque motivi dalla società fornitrice, mentre la società intervenuta proponeva ricorso incidentale con cinque motivi. Prima della decisione, sia la ricorrente principale sia la ricorrente incidentale depositavano atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi e memorie illustrative.
La decisione
La Corte non esamina i motivi di ricorso principale e incidentale perché entrambi i ricorsi sono stati rinunciati. La rinuncia, pur non essendo accettata dal condominio, è ritenuta validamente ed efficacemente produttiva di effetti, poiché il ricorso per cassazione non ha natura accettizia. Conseguentemente viene dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia delle ricorrenti. La ricorrente principale è condannata a rimborsare al condominio le spese del giudizio di legittimità; tra ricorrente principale e ricorrente incidentale le spese sono integralmente compensate. È inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione
art. 391 c.p.c.
non è espressamente citato nel testo trascritto, ma la decisione applica il principio della rinuncia al ricorso per cassazione come atto efficace anche senza accettazione della controparte
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato è escluso perché misura eccezionale applicabile solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti anche se non è accettata dalla controparte, poiché non ha carattere accettizio.
- In caso di rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di impugnazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, essendo misura eccezionale e di stretta interpretazione, limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Le spese del giudizio di legittimità restano a carico del rinunciante nei confronti della parte controricorrente, mentre possono essere compensate tra le parti che abbiano entrambe rinunciato ai rispettivi ricorsi.
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