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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15603/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal riassetto organizzativo di una unità operativa del dipartimento di prevenzione di una ASL. Il dirigente medico, già titolare di un incarico apicale di struttura complessa, impugna la delibera con cui la struttura viene qualificata come struttura semplice e la successiva delibera che gli attribuisce un incarico di responsabile di struttura semplice. Chiede la declaratoria di illegittimità degli atti, l’attribuzione dell’incarico dirigenziale apicale di responsabile della struttura complessa, in subordine di altra struttura analoga, la ricostruzione di carriera e il risarcimento del danno. Con il ricorso per cassazione deduce: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avrebbe ignorato la sua peculiare posizione soggettiva e l’applicazione di norme speciali del pubblico impiego sanitario; 2) violazione della disciplina legislativa sulla dirigenza sanitaria, in particolare delle norme che avrebbero impedito alla ASL di dequalificare la struttura e che gli avrebbero consentito di conservare l’incarico apicale per il periodo previsto dopo la verifica positiva; 3) violazione del contratto collettivo della dirigenza medica, assumendo il diritto alla proroga dell’incarico o, in caso di ristrutturazione, a un incarico di pari valore economico; 4) violazione della disciplina statale e regionale sull’organizzazione delle strutture sanitarie, perché in assenza dell’atto aziendale e della regolamentazione regionale la ASL non avrebbe potuto modificare la qualificazione delle unità operative. La Corte di cassazione ritiene il primo motivo inammissibile perché riferito a questioni e argomentazioni, non a un fatto storico decisivo; i motivi secondo, terzo e quarto sono in parte inammissibili per difetto di specificità, poiché non sono trascritti né localizzati i documenti e gli atti amministrativi richiamati, e in parte infondati perché, in base alla disciplina della dirigenza pubblica e sanitaria, il dirigente non ha un diritto soggettivo al mantenimento o al conferimento di un determinato incarico, ma solo un interesse legittimo di diritto privato; inoltre non si applica l’art. 2103 c.c. ai dirigenti. La Corte precisa tuttavia che il trattamento economico in godimento deve essere salvaguardato nelle ipotesi previste dal CCNL, ma nel caso concreto non risulta che la retribuzione sia stata incisa dal riassetto organizzativo. Il ricorso viene quindi rigettato con condanna alle spese.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso per cassazione. Conferma la decisione di merito che aveva escluso il diritto del dirigente medico al ripristino dell’incarico apicale e al risarcimento del danno. In particolare, afferma che il conferimento e la modifica degli incarichi dirigenziali nella dirigenza pubblica e sanitaria non attribuiscono al dirigente un diritto soggettivo al mantenimento della specifica posizione, essendo la relativa posizione qualificabile come interesse legittimo di diritto privato; perciò il mutamento dell’incarico, nell’ambito di un riassetto organizzativo, non integra di per sé demansionamento. I motivi di ricorso sono dichiarati inammissibili o infondati anche per difetto di specificità e per mancata trascrizione/localizzazione degli atti richiamati. Sono poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e viene dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come mancata considerazione di questioni o argomentazioni giuridiche.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione della violazione di legge è scrutinabile solo se la censura investe correttamente la regola giuridica applicata.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l’indicazione specifica e la trascrizione degli atti e documenti rilevanti, con localizzazione processuale.

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere prodotti e specificamente individuati.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per la liquidazione equitativa del danno, ma la domanda risarcitoria è stata respinta.

  • art. 2103 c.c.

    Non si applica alla dirigenza pubblica e, in particolare, alla dirigenza sanitaria, la cui posizione è funzionale e non caratterizzata da mansioni predeterminate.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    Esclude l’applicazione dell’art. 2103 c.c. in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali.

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    La dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo, distinto per profili professionali e in un unico livello.

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992

    Ribadisce l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. alla dirigenza sanitaria.

  • art. 15 quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Invocato dal ricorrente per sostenere il diritto alla conservazione dell’incarico apicale e per contestare il riassetto della struttura.

  • art. 28, comma 6, CCNL 8 giugno 2000

    Richiamato come ulteriore conferma dell’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. ai dirigenti sanitari.

  • art. 28, comma 7, CCNL 8 giugno 2000

    Le aziende tengono conto dell’equivalenza delle mansioni dirigenziali e non si applica l’art. 2103, comma 1, c.c.

  • art. 30, comma 3, CCNL 8 giugno 2000

    "Sino alla verifica, ai dirigenti di cui al comma 1 - che conservano l’incarico di direzione di struttura complessa in atto - è mantenuto il trattamento economico in godimento"

    È garantita la conservazione del trattamento economico in godimento fino alla verifica prevista dal contratto.

  • art. 39, comma 8, CCNL 8 giugno 2000

    "Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico"

    In caso di ristrutturazione e valutazione positiva, il dirigente deve ricevere un incarico di pari valore economico.

  • art. 97 Cost.

    L’amministrazione, nel conferimento degli incarichi, deve agire secondo imparzialità, efficienza e buon andamento, oltre che correttezza e buona fede.

  • art. 13 d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012

    È richiamato per delimitare il perimetro del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio; non può essere utilizzato per censurare la mancata considerazione di questioni giuridiche o di mere argomentazioni.
  • Le censure che si fondano su atti, delibere o documenti devono rispettare l’onere di specificità ex artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., mediante trascrizione o puntuale indicazione e localizzazione processuale dei documenti rilevanti.
  • Nel pubblico impiego dirigenziale, il conferimento e la modifica dell’incarico sono espressione di un potere discrezionale datoriale; il dirigente non vanta un diritto soggettivo al mantenimento o all’attribuzione di uno specifico incarico, ma solo una posizione di interesse legittimo di diritto privato.
  • Per la dirigenza pubblica e sanitaria non si applica l’art. 2103 c.c.: la qualifica dirigenziale esprime attitudine professionale all’assunzione di incarichi, non mansioni rigide o un diritto alla conservazione della medesima funzione.
  • In caso di riorganizzazione aziendale della dirigenza sanitaria, il mutamento dell’incarico da struttura complessa a struttura semplice non integra automaticamente demansionamento né comporta, di per sé, diritto al risarcimento del danno alla professionalità.
  • Resta salvo, se previsto dalla disciplina collettiva applicabile, il mantenimento del trattamento economico o l’attribuzione di un incarico di pari valore economico in caso di ristrutturazione e valutazione positiva; la lesione risarcibile va però specificamente allegata e provata.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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