Sentenza n. 2991/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta di fissazione dell'appuntamento presso il Consolato/Ambasciata d'Italia a Islamabad (Pakistan) per la formalizzazione dell’istanza di visto per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento per formalizzare l'istanza di visto per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, beneficiario di un nulla osta nominativo rilasciato dal competente Sportello Unico dell'Immigrazione, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto per lavoro subordinato. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica ha convocato il ricorrente per l'appuntamento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha soddisfatto la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio. Le spese sono state poste a carico del MAECI secondo il principio della soccombenza virtuale, in quanto la convocazione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, utilizzato dal ricorrente per ottenere la fissazione dell'appuntamento consolare.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa fatta valere.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione soddisfa integralmente, nel corso del giudizio, la pretesa azionata con ricorso avverso il silenzio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale: se l'adempimento amministrativo interviene solo dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione.
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