Sentenza n. 422/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione della sentenza n. 2829/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28 novembre 2024, notificata a parte resistente il 13 dicembre 2024, munita del certificato di non proposto appello rilasciato in data 24 settembre 2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del beneficio economico della “CARTA ELETTRONICA PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso; 2. condanna il convenuto MINISTERO ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “CARTA DOCENTE”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione; 3. dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.” con distrazione in favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi anticipatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni di servizio a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 2829/2024 del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 13 dicembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato, ordinando al Ministero di consentirne l’effettiva fruizione mediante accredito sulla Carta docente, con le medesime regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato e con corresponsione di interessi o rivalutazione. La ricorrente ha lamentato che il Ministero non aveva né corrisposto il beneficio né messo a disposizione la Carta elettronica. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, ma non ha contestato l’inadempimento. In una fase preliminare il TAR aveva rilevato la mancata produzione della sentenza, del certificato di non impugnazione e dell’attestazione di notifica; la ricorrente ha successivamente depositato tali documenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile e procedibile l’azione, poiché la sentenza del giudice ordinario aveva acquisito valenza di cosa giudicata, il ricorso era stato notificato e depositato nel rispetto dei termini dimezzati applicabili al rito camerale, ed era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro. Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, è circoscritto alla stretta esecuzione del comando giudiziale e costituisce uno strumento distinto dall’esecuzione civile. Poiché il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione, è stato ordinato di dare completa attuazione alla sentenza del Tribunale di Taranto, per la sorte capitale, oltre rivalutazione e/o interessi, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti effettuati nelle more. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario.
La disposizione consente di promuovere davanti al giudice amministrativo l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, anche quando l’amministrazione sia stata condannata a un adempimento patrimoniale o specifico.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR lo ha utilizzato per ordinare al Ministero l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario e per nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso applicabile al rito camerale dell’ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve decorrere dalla notificazione alla pubblica amministrazione del titolo esecutivo; decorso infruttuosamente tale termine, è possibile procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
art. 26 c.p.a.
Il TAR lo ha richiamato per la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della condanna alle spese a carico della parte soccombente.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione sostanziale richiamata nel giudicato del Tribunale di Taranto quale fondamento del beneficio economico annuale di 500 euro destinato alla formazione dei docenti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione destinataria non esegua il comando giudiziale.
- L’ottemperanza è circoscritta alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori o comunque diverse da quelle necessarie a dare attuazione al contenuto della decisione da eseguire.
- L’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile dell’amministrazione destinataria e dei suoi rappresentanti e funzionari; in caso di inerzia, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine e nominare un commissario ad acta.
- Nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, l’azione esecutiva può essere intrapresa soltanto dopo l’inutile decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione, dell’inadempimento al comando contenuto nel giudicato costituisce elemento rilevante per ordinare l’integrale esecuzione della pronuncia, comprensiva della sorte capitale e degli accessori espressamente riconosciuti dal titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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