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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41034/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro dovuta in relazione a una sentenza civile. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto prescritto il credito erariale, calcolando il termine decennale dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione (22/02/2007) fino alla notifica della cartella (10/03/2017). L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la prescrizione decorre non dalla notifica dell'avviso, ma dal momento in cui l'avviso diviene definitivo per mancata impugnazione, cioè allo spirare del termine di 60 giorni dalla notifica. Nel caso concreto, poiché l'avviso era stato notificato il 22/02/2007 e non era stato impugnato, esso sarebbe divenuto definitivo il 23/04/2007; di conseguenza, alla data di notifica della cartella il 10/03/2017 il termine decennale non era ancora spirato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato prescritta la pretesa fiscale e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, affinché esamini le questioni rimaste assorbite e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini dell'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986, il termine di prescrizione decennale decorre dalla definitività dell'avviso di liquidazione, e non dalla sua notifica.

Norme richiamate

  • art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986

    imposta «definitivamente accertata»

    Il termine di prescrizione decennale per la riscossione dell'imposta di registro decorre dalla data in cui l'avviso di liquidazione diviene definitivo per mancata impugnazione, cioè dallo spirare del termine di 60 giorni dalla notifica al contribuente, e non dalla mera data di notifica dell'avviso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la prescrizione del credito tributario prevista dall'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986 decorre dalla definitività dell'avviso di liquidazione, non dalla sua notificazione.
  • L'avviso di liquidazione non impugnato diviene definitivo allo spirare del termine di 60 giorni dalla notifica al contribuente; da tale momento inizia a decorrere il termine prescrizionale decennale.
  • Se la cartella di pagamento è notificata entro dieci anni dalla definitività dell'avviso, non può essere dichiarata la prescrizione del credito per il solo fatto che siano trascorsi dieci anni dalla notifica dell'avviso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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