Cassazione Penale, Sentenza n. 3193/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416‑bis, comma 1 c.p.) rispetto alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata per il delitto di cui all'art. 378, comma 2 c.p. La difesa sosteneva che dall'intercettazione tra Imburgia e Rizzo del 27/1/2022 emergeva un intervento di natura personale e amicale volto a far desistere Piraino da una pretesa illecita di modesta entità, privo del quid pluris richiesto per ritenere che la condotta avesse finalità di agevolazione del sodalizio mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la corretta lettura del collegio cautelare che ha interpretato la conversazione come espressione di una dinamica non meramente personale ma funzionale alla salvaguardia del gruppo mafioso, richiamando elementi quali la richiesta di autorizzazione a intervenire, i riferimenti a pregresse vicende illecite e le conseguenze prospettate in caso di denuncia. Pertanto è stata confermata la sussistenza dell'aggravante e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 378, comma 2 cod. pen.
Norma che definisce il delitto per cui è stata applicata la misura cautelare (estorsione). È richiamata come fattispecie di base contestata all'indagato.
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
L'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata ritenuta applicabile quando la condotta dell'indagato, sebbene manifestata come intervento personale, è volta a tutelare interessi e dinamiche del sodalizio; la Corte ha valorizzato segnali indiziali (richiesta di autorizzazione, riferimenti a illeciti precedenti, prospettazione di conseguenze) come prova del quid pluris e della consapevolezza di favorire l'associazione.
art. 23, comma 8 D.L. 137/2020
Norma procedurale che autorizza la trattazione con contraddittorio cartolare; è richiamata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Un intervento apparentemente personale o 'amicale' può integrare l'aggravante per agevolazione mafiosa se emergono elementi che lo collegano a dinamiche di gruppo (es. richiesta di 'autorizzazione' a interlocutori del sodalizio, riferimenti a pregresse condotte illecite, preoccupazione per le conseguenze sulla collettività criminale).
- La modesta entità della somma richiesta non esclude automaticamente la sussistenza dell'aggravante mafiosa: rileva invece la funzione e il contesto dell'intervento rispetto al sodalizio.
- Le intercettazioni vanno interpretate nel loro complesso e nel contesto relazionale; una lettura plausibile e non illogica del contenuto comunicativo, che evidenzi finalità di tutela del gruppo, può reggere in sede cautelare e in Cassazione.
- Spetta alla difesa offrire una convincente lettura alternativa che escluda il quid pluris e la consapevolezza di agevolare il sodalizio; mere affermazioni di natura personale senza elementi probatori difficilmente scalfiscono l'interpretazione collegiale.
- In sede di impugnazione è difficile ottenere il riesame se il giudice ha motivato coerentemente l'interpretazione degli elementi indiziari; le doglianze basate su diversa interpretazione del fatto sono meno efficaci se il ragionamento del collegio appare logico e fondato sui dati acquisiti.
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