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Sentenza

Sentenza n. 1802/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento dedotto rispetto alla diffida a dare attuazione all’art. 15, comma 3, dell’Accordo collettivo nazionale del 6 marzo 2025, distribuendo tramite il canale convenzionato le eparine a basso peso molecolare per le indicazioni terapeutiche di classe A

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’inadempimento della Regione all’art. 15, comma 3, dell’ACN del 6 marzo 2025 e la condanna ad attivare la distribuzione convenzionata delle eparine a basso peso molecolare per le indicazioni di classe A, riservando la distribuzione per conto (DPC) ai medicinali classificati A-PHT. Ha dedotto che la disposizione dell’ACN, efficace dal recepimento in Conferenza Stato-Regioni e dalla pubblicazione, vincola le Regioni e non può essere derogata dagli accordi integrativi regionali, ai quali spetterebbe soltanto una disciplina di dettaglio. Secondo la ricorrente, la Toscana continuava invece a distribuire in DPC anche le eparine per indicazioni di classe A, con pregiudizio per l’accessibilità dei pazienti e per l’impresa, esposta al payback sugli acquisti diretti; ha richiamato, tra l’altro, il dato secondo cui circa il 95% delle eparine risultava distribuito tramite DPC o distribuzione diretta e le somme di payback richieste alla società, pari a 750.228 euro per il 2024, con una stima di 962.762 euro per il 2025. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse, sostenendo di avere già risposto alla diffida il 22 maggio 2026 e di avere disciplinato la DPC con la deliberazione n. 423 del 31 marzo 2025 e il relativo accordo, valido fino al 31 marzo 2028; ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione dell’impresa, estranea all’ACN, e contestato nel merito la vincolatività della regola invocata, rivendicando la competenza regionale a definire il perimetro dei farmaci in DPC. La ricorrente ha replicato che la deliberazione regionale non attuava l’ACN e che l’inserimento delle eparine nell’elenco DPC non impediva la distribuzione convenzionata per le distinte indicazioni di classe A.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per originaria carenza d’interesse, senza esaminare la questione della legittimazione attiva né il merito della pretesa circa la vincolatività dell’art. 15, comma 3, dell’ACN e la legittimità della disciplina regionale. La Regione aveva riscontrato la diffida con comunicazione del 22 maggio 2026, prima della notificazione del ricorso, avvenuta il 5 giugno 2026, dichiarando che la distribuzione DPC era regolata dalla deliberazione n. 423/2025 e dal relativo accordo. Il fatto che la risposta non fosse satisfattiva non configurava silenzio-inadempimento: la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la deliberazione e l’accordo nella parte ritenuta incompatibile con l’ACN, al più tardi dopo la comunicazione che ne chiariva la portata. Spese compensate tra la ricorrente e la Regione; nulla sulle spese nei confronti delle altre parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, ACN del 6 marzo 2025

    ne consegue che parte ricorrente, al più tardi a decorrere dalla missiva del 22 maggio 2026 che chiariva la portata della DGR n. 423/2025 e dell’Accordo con la medesima approvato, avrebbe dovuto impugnare tali due atti nella parte in cui non avrebbero attuato, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’art. 15, comma 3, dell’ACN del 6 marzo 2025.

    Quando l’amministrazione risponde alla diffida richiamando atti espressi che regolano la materia e manifesta di aver già esercitato il potere sollecitato, la contestazione della disciplina adottata va proposta impugnando tali atti, non mediante l’azione contro il silenzio.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio presuppone che l’amministrazione non abbia provveduto sull’istanza: una risposta espressa, ancorché non satisfattiva, esclude il silenzio-inadempimento e l’interesse a ottenere una pronuncia che imponga di provvedere.
  • Quando la risposta dell’amministrazione individua atti espressi che disciplinano la materia e chiarisce che il potere sollecitato è già stato esercitato, chi contesta la conformità di tali atti alla disciplina sovraordinata deve impugnarli, anziché agire contro il silenzio.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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