Sentenza n. 151/2026 - Brescia, Sezione 2
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Brescia, Sez. II, 22/12/2022, n. 1357, confermata con sentenza del Cons. Stato, Sez. II, 29/1/2024 n 906 e con sentenza del Cons. Stato, Sez. II, 4/12/2024 n 9704, passate in giudicato; nonché, ove occorra, sulla sentenza del TAR Brescia, Sez. II, 29/11/2018, n. 1129, confermata con sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, 26/7/2022 n 6596, passata in giudicato, e sulla sentenza del TAR Brescia, Sez. II, 4/8/2022 n. 778, passata in giudicato, (Cons. Stato, Sez. II, n 1183/2025) con prescrizione delle relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o emanazione dello stesso in luogo dell'Amministrazione e/o con nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva del Comune di Padenghe sul Garda; o, in via di rigoroso subordine, per la condanna dell'amministrazione a provvedere entro un termine di trenta giorni e/o nel diverso termine ritenuto di giustizia, nominando un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, qualora il Comune non provveda nel termine assegnato; sempre in via principale, per l’accertamento dell'obbligo del Comune di Padenghe sul Garda e/o della Prefettura di Brescia di concludere il procedimento di vigilanza urbanistica ex. artt. 27, 31 D.P.R. 380/01 e il procedimento avviato; e per la condanna del Comune di Padenghe sul Garda, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. e 34, comma 1, lett. c), c.p.a., a procedere all'accertamento e declaratoria di inottemperanza all'ordine di demolizione n 2/2020, determinando l'area acquisita al patrimonio comunale e trascrivendo l'acquisizione e immissione in possesso, dando poi corso alla demolizione d'ufficio, nel termine di trenta giorni, e/o nel diverso termine ritenuto di giustizia; con nomina di un commissario ad acta, che provveda in via sostitutiva, in caso di perdurante inerzia. In via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria di la nullità, inefficacia e/o annullamento, per i motivi dedotti in narrativa, della comunicazione del Comune di Padenghe sul Garda 8/4/2025, prot. 4664, inviata al difensore in pari data, nonché, ove occorra, gli ulteriori atti elusivi del giudicato, con ogni conseguente statuizione conformativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotte omissive e comunicazione del Comune di Padenghe sul Garda dell’8 aprile 2025, asseritamente elusive di precedenti giudicati in materia urbanistico-edilizia
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di precedenti sentenze passate in giudicato, relative a vicende urbanistico-edilizie, chiedendo al giudice di prescrivere le modalità di esecuzione, determinare eventualmente il contenuto del provvedimento amministrativo o adottarlo in luogo del Comune, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. In subordine, ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune e della Prefettura di concludere i procedimenti di vigilanza urbanistica e di provvedere in relazione all’ordine di demolizione n. 2/2020, nonché l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale, la trascrizione dell’acquisizione, l’immissione in possesso e la demolizione d’ufficio. Ha inoltre domandato, in via subordinata, la declaratoria di nullità, inefficacia o annullamento della comunicazione comunale dell’8 aprile 2025 e degli eventuali ulteriori atti elusivi del giudicato. Dal testo risulta tuttavia che il ricorrente, con dichiarazione del 10 gennaio 2026, ha rinunciato al ricorso; le altre parti interessate hanno aderito alla rinuncia.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a. Non sono state esaminate nel merito le domande di ottemperanza, l’asserita inerzia amministrativa, l’inottemperanza all’ordine di demolizione, la richiesta di nomina del commissario ad acta né le censure rivolte alla comunicazione comunale dell’8 aprile 2025. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente acquisita e accettata dalle parti interessate, conduce alla declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso, della quale il giudice ha preso atto ai fini dell’estinzione della causa.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio per rinuncia.
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
Richiamati nelle domande del ricorrente con riferimento ai procedimenti di vigilanza urbanistica e all’esecuzione dell’ordine di demolizione, senza esame nel merito da parte del TAR.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato nella domanda di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di adozione delle conseguenti misure, senza esame nel merito.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato nella domanda di imposizione delle misure conformative richieste dal ricorrente, senza esame nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando risulta ritualmente dichiarata e le parti interessate vi aderiscono, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio senza necessità di esaminare le domande e le censure sostanziali dedotte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
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