Sentenza n. 3752/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 1871/2025 del 24 aprile 2025 del Tribunale di Napoli nord.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1871/2025 del Tribunale di Napoli nord, recante condanna al pagamento di euro 1.000 mediante carta del docente, oltre interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli nord, ormai passata in giudicato, lamentando che il Ministero non avesse adempiuto alla condanna al pagamento di euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre interessi e spese di giudizio. Ha domandato l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito, non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare, su richiesta della parte, una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento ed è ritenuta non manifestamente iniqua se determinata in misura pari agli interessi legali.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individuazione della struttura ministeriale alla quale appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora l'amministrazione non dimostri l'esistenza di impedimenti all'esecuzione di un giudicato, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine perentorio e predisporre contestualmente la sostituzione commissariale per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, con efficacia subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione, se previsto dal provvedimento.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta della parte il giudice può applicare un'astreinte decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura può essere quantificata in una somma pari agli interessi legali sull'importo dovuto fino all'effettivo adempimento.
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