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Sentenza

Sentenza n. 656/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento dell’ASP all’obbligo di pagare € 1.861,73, riconosciuto con sentenza passata in giudicato per il risarcimento relativo a 451 buoni pasto non erogati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1974/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 novembre 2023 e notificata all’ASP il 30 novembre 2023, divenuta irrevocabile. Il titolo condannava l’Azienda al pagamento di € 1.861,73, a titolo di risarcimento per la mancata erogazione di 451 buoni pasto. Il ricorrente ha documentato la notifica del titolo e il passaggio in giudicato, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni senza che l’ASP avesse adempiuto. Ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto che, per un titolo formato e notificato dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, l’ammissibilità dell’ottemperanza non richieda la preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva. Ha accertato la rituale notifica della sentenza all’ASP, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. L’inerzia dell’Amministrazione e l’assenza di prova dell’avvenuto pagamento hanno giustificato l’ordine di adempiere. L’ASP deve eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla richiesta della parte, a spese dell’Azienda. L’ASP è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e contributo unificato ove versato, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe in favore dei ricorrenti

    L’art. 114 c.p.a. consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione inadempiente l’adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione al giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Risulta altresì comprovata l’avvenuta osservanza delle formalità procedurali previste dall’art. 14, co. 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, poiché il titolo esecutivo risulta notificato all’ASP di Reggio Calabria appunto nell’anzidetta data e, decorso ampiamente il termine dilatorio di legge alla data di notificazione del ricorso la stessa non risulta avere adempiuto alla propria obbligazione.

    L’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione è procedibile una volta notificato il titolo e decorso il termine dilatorio di legge senza adempimento.

  • artt. 3, comma 34, lett. e), e 26, comma 2, lett. a), d.lgs. 149/2022

    il titolo oggetto del giudizio di ottemperanza è stato formato ed è stato notificato all’A.S.P. intimata in epoca successiva all’entrata in vigore degli artt. 3, comma 34, lett. e) e 26, comma 2, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, sicché l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza non è condizionata dalla preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva nei confronti dell’amministrazione rimasta inadempiente.

    Per i titoli formati e notificati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni indicate, l’accesso al giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione non è subordinato alla preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva.

Massime di principio

  • Per i titoli giudiziali formati e notificati dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione non è subordinata alla preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva.
  • Accertati la notificazione del titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempienza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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