Cassazione Civile, Ordinanza n. 26080/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un’espropriazione parziale di un appezzamento di terreno. La proprietaria espropriata proponeva opposizione alla stima davanti alla Corte d’appello, chiedendo un’indennità commisurata al valore di mercato del bene e coinvolgendo più soggetti ritenuti a vario titolo legittimati passivi. Il consorzio affidatario degli interventi chiamava in causa il soggetto poi divenuto ente autonomo Volturno, proponendo domanda di manleva per l’ipotesi di propria condanna al pagamento dell’indennità. La Corte d’appello riconosceva un’indennità per la perdita della porzione espropriata e una ulteriore indennità per la diminuzione di valore della proprietà residua, ma dichiarava inammissibile la domanda di manleva nel giudizio di opposizione alla stima. In cassazione l’ente chiamato in causa lamentava violazione degli artt. 39 e 40 L. 2359/1865 e, in subordine, degli artt. 32 e 33 D.P.R. 327/2001, sostenendo che, nel caso di espropriazione parziale, dovesse essere liquidata un’unica indennità pari alla differenza tra valore ante e post esproprio e che dunque non fosse dovuta una distinta indennità per la perdita della porzione ablata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. Ha rilevato che il ricorrente non era soccombente nei confronti della proprietaria espropriata, perché la Corte territoriale aveva escluso la sua legittimazione passiva sulla domanda indennitaria, statuizione non censurata e dunque coperta da giudicato interno. Né era soccombente nei confronti del consorzio, poiché la sentenza d’appello aveva dichiarato inammissibile la domanda di manleva proposta da quest’ultimo nel giudizio di opposizione alla stima, con una ratio decidendi autonoma non attaccata dal ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese nei confronti della proprietaria espropriata e del Ministero, compensazione delle spese con il consorzio e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad impugnare richiede una soccombenza in senso sostanziale e va apprezzato in relazione all’utilità giuridica che dall’accoglimento del gravame potrebbe derivare all’impugnante.
art. 39 L. 2359/1865
Richiamato dal ricorrente per sostenere che nell’espropriazione parziale l’indennità debba essere unitaria e parametrata al valore complessivo ante e post esproprio.
art. 40 L. 2359/1865
Richiamato dal ricorrente nel medesimo senso dell’art. 39, come disciplina dell’indennità per espropriazione parziale.
art. 32 D.P.R. 327/2001
Invocato in via subordinata come disposizione che confermerebbe la logica dell’indennizzo unitario nell’espropriazione parziale.
art. 33 D.P.R. 327/2001
Invocato in via subordinata dal ricorrente per sostenere l’unitarietà dell’indennità in caso di espropriazione parziale.
art. 380-bis c.p.c.
Rilevato ai fini della trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- L’interesse a proporre ricorso per cassazione sussiste solo se la parte è soccombente in senso sostanziale e l’accoglimento dell’impugnazione può procurarle un’utilità giuridica concreta e attuale.
- Se una statuizione autonoma e pregiudiziale della sentenza impugnata non viene censurata, su di essa si forma giudicato interno e il ricorrente non può fondare l’interesse a impugnare altre parti della decisione che non gli arrecano soccombenza.
- Nel giudizio di opposizione alla stima, la domanda di garanzia impropria o di manleva del soggetto espropriante verso altri soggetti non rientra nella competenza speciale del giudice dell’opposizione, ma segue i criteri ordinari di competenza; la sua introduzione non deve compromettere la celerità del rito speciale.
- Non è ammissibile impugnare una statuizione che riguarda esclusivamente i rapporti interni tra chiamante e terzo quando l’impugnante, rispetto alla domanda principale, non risulti destinatario di una decisione sfavorevole.
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