Sentenza n. 16053/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente per effetto della illegittima mancata applicazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA – dei prezzi previsti e concordati fra la Sapio Life S.r.l. ed AIFA per il secondo anno dell'accordo negoziale sottoscritto dalle parti in data 4-6 agosto 2020 e formalizzato nella determina AIFA del 22.10.2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 07.11.2020 come accertato nella sentenza del TAR Lazio n. 9007/2023 resa nel giudizio RG. 8912/2022 depositata in data 29 maggio 2023 (doc. 68) e passata in giudicato (doc. 69), quantificati in misura pari alla differenza tra il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il primo anno di commercializzazione e il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il secondo anno di commercializzazione di cui al citato accordo negoziale e determina AIFA del 22.10.2020. E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA di AIFA al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 549.000,00 pari alla differenza tra il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il primo anno di commercializzazione e il prezzo di cessione del farmaco ossigeno previsto per il secondo anno di commercializzazione nella determina AIFA del 22.10.2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata applicazione, da parte di AIFA, dei prezzi concordati per il secondo anno di commercializzazione dell’ossigeno nell’accordo negoziale del 4-6 agosto 2020, formalizzato con determina del 22 ottobre 2020
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto € 549.000,00 a titolo di risarcimento, quantificando il danno anche nel corso dell’esposizione dei fatti in € 544.000,00, nella differenza tra i ricavi ottenuti applicando il prezzo del primo anno e quelli che avrebbe conseguito con il prezzo maggiorato previsto per il secondo anno, nel periodo 8 novembre 2021-7 novembre 2022. Ha sostenuto che la precedente sentenza del TAR Lazio n. 9007/2023, passata in giudicato e di annullamento del provvedimento AIFA per difetto di motivazione, avrebbe accertato che le vendite del secondo anno ammontavano a € 8,1 milioni, inferiori alla soglia di € 11,5 milioni, facendo così sorgere il diritto all’applicazione del prezzo maggiorato. AIFA ha contestato la prova degli elementi della responsabilità, della spettanza del bene della vita, del nesso causale e della colpa, nonché l’assunto che i volumi di vendita sarebbero rimasti invariati al prezzo più alto; ha inoltre sostenuto che la sentenza del 2023 aveva disposto soltanto l’annullamento per difetto di motivazione e il riesercizio del potere e che la società avrebbe dovuto sollecitare AIFA a rideterminarsi, anche contestandone l’inerzia.
La decisione
Il ricorso risarcitorio è stato respinto. Il TAR ha rilevato che la sentenza n. 9007/2023 aveva annullato il provvedimento AIFA per motivazione inadeguata, senza accertare la spettanza del prezzo maggiorato né condannare l’Agenzia ad applicarlo: residuava il potere di riadottare il provvedimento esplicitando il percorso logico-giuridico dei calcoli. L’annullamento per un vizio formale non dimostra, da solo, l’ingiustizia del danno né il diritto al bene della vita; il necessario riesercizio del potere interrompe, nella fattispecie, il nesso causale immediato e diretto e rende congetturale la prospettiva risarcitoria. Il giudicato del 2023 non aveva inoltre accertato con forza di giudicato il fatturato di € 8,1 milioni dedotto dalla ricorrente. Il TAR ha aggiunto che sarebbe stato necessario sollecitare AIFA alla riedizione del potere. Ha richiamato, sul calcolo del payback, la disciplina che individua nei dati OsMed la base da utilizzare, rilevando che la legge individua la base dati pertinente; tale rilievo non ha condotto all’accoglimento della domanda risarcitoria. La domanda è stata quindi respinta e la ricorrente condannata alle spese, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 7, comma 4, c.p.a.
Declinata nel settore relativo al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi, di cui all’art. 7, comma 4, c.p.a., il requisito dell'ingiustizia del danno implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest'ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi.
Il risarcimento per lesione di un interesse legittimo richiede che l’esercizio illegittimo del potere abbia leso un bene della vita spettante al privato; la sola illegittimità dell’atto non prova l’ingiustizia del danno.
art. 1, comma 583, l. 145/2018
E’ infatti la legge ad individuare la base dati da utilizzare, ed è espressamente previso che il flusso-traccia deve essere utilizzato dall’Agenzia per quanto concerne il ripiano della spesa farmaceutica diretta come specificato dall'art. 1 comma 583 della L. n. 145/2018: “Fino al 31 dicembre 2024, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario”.
Per il monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti, fino al 31 dicembre 2024 AIFA si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario; la sentenza richiama tale disciplina nel contesto della base dati OsMed e del calcolo del payback.
Massime di principio
- Il risarcimento per lesione di un interesse legittimo richiede la prova dell’ingiustizia del danno, che sussiste quando l’illegittimo esercizio del potere abbia effettivamente leso un bene della vita che il privato aveva titolo per ottenere o conservare; la mera illegittimità del provvedimento, soprattutto se dovuta a un vizio procedurale, non è sufficiente.
- L’annullamento di un provvedimento per difetto di motivazione, quando non accerta la spettanza del bene della vita e lascia all’amministrazione un effettivo spazio di riesercizio del potere, non fonda di per sé il diritto al risarcimento. Nella fattispecie, il necessario riesercizio del potere è stato ritenuto idoneo a interrompere il nesso causale immediato e diretto tra l’illegittimità e il mancato conseguimento del bene.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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