Sentenza del 19/10/2016 n. 6238 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Diritti dell'appellante contumace in primo grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato il principio secondo cui l'appellante contumace in primo grado conserva la facoltà di depositare nuovi documenti in appello. La mancata partecipazione al primo grado non comporta quindi automaticamente la decadenza dalla produzione documentale nel giudizio di secondo grado, in coerenza con gli orientamenti della Corte di cassazione richiamati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la possibilità per la parte che non si è costituita in primo grado di produrre per la prima volta in appello nuova documentazione. Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992, la contumacia nel primo grado non determina, di per sé, la preclusione alla produzione documentale in appello, salvo eventuali limiti derivanti dalla natura del documento, dalla sua rilevanza o da specifiche preclusioni processuali.
Norme richiamate
Art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992
Ai sensi dell'art. 58 del D.lgs n. 546/1992, all'appellante rimasto contumace in primo grado non è preclusa la produzione in appello di nuova documentazione.
La disposizione consente la produzione di nuovi documenti in appello e non considera la contumacia nel primo grado una causa automatica di decadenza da tale facoltà.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata costituzione in primo grado non impedisce automaticamente alla parte di produrre nuovi documenti in appello.
- La parte contumace può recuperare in appello la possibilità di dimostrare le proprie ragioni mediante documenti, purché siano rispettate le regole processuali applicabili e il contraddittorio.
- La produzione documentale in appello non garantisce di per sé l'accoglimento delle pretese: il giudice deve comunque valutarne ammissibilità, rilevanza, tempestività e contenuto.
- È prudente costituirsi e produrre tutta la documentazione già nel primo grado, perché l'assenza di una preclusione automatica non esclude altri limiti processuali né il rischio di una valutazione sfavorevole.
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