Cassazione Penale, Sentenza n. 38112/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato il rigetto della richiesta di dissequestro di somme sui conti della societa' Irmes srl, sottoposte a sequestro preventivo nell'ambito di indagini per il reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorso censura: 1) omissione di motivazione sul periculum in mora (riferendosi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite Ellade che richiede motivazione anche sul pericolo che la confisca diventi impraticabile); 2) motivazione apparente o insufficiente sul fumus commissi delicti, atteso che l'ordinanza si sarebbe basata solo sul ritrovamento del nominativo della societa' in un quaderno sequestrato a terzi, mentre la difesa aveva prodotto fatture, bonifici e DDT a dimostrazione di rapporti commerciali reali; 3) omissione di esame della richiesta subordinata di limitare l'ammontare del sequestro a euro 192.781,20, corrispondente alla presunta sovrafatturazione.
La decisione
La Corte di legittimita' ha respinto il ricorso. In diritto: il motivo sul fumus e' stato ritenuto inammissibile nella parte in cui contestava motivazione apparente, poiche' l'ordinanza del Tribunale contiene una motivazione congrua fondata su elementi intercettati e sugli appunti sequestrati che indicano la partecipazione della IRMES srl al meccanismo di fatture per operazioni inesistenti. Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente risposto alla prospettazione difensiva (credito d'imposta vantato dalla societa') escludendo l'esistenza di tale credito e dunque giustificando la necessita' anticipatoria del sequestro; si tratta di motivazione implicita ma sufficiente. Di conseguenza il ricorso e' rigettato e il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare la funzione cautelare del Tribunale del riesame che ha pronunciato l'ordinanza impugnata.
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale riferita al reato fiscale contestato nelle indagini che hanno giustificato il sequestro preventivo.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al sequestro finalizzato alla confisca; la giurisprudenza richiede che il provvedimento motivi anche il requisito del periculum in mora in relazione alla finalita' confiscatoria.
artt. 322-bis e 325 cod. proc. pen.
Consacrano i limiti del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo: l'impugnazione e' consentita solo per violazione di legge.
Sezioni Unite, S.U. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Il decreto di sequestro finalizzato alla confisca deve motivare oltre il fumus anche il periculum in mora, ossia le ragioni per cui la definizione del giudizio non puo' essere attesa, alla luce della finalita' anticipatoria della misura.
La pronuncia stabilisce che, per il sequestro finalizzato alla confisca, il giudice deve spiegare gli elementi che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto confiscatorio per evitare che la confisca diventi impraticabile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze sul sequestro preventivo e' consentito prevalentemente per violazioni di legge; errori di valutazione probatoria difficilmente sono accolti.
- Per il sequestro finalizzato alla confisca il giudice deve motivare anche sul periculum in mora, spiegando per quale motivo non si possa attendere la definizione del processo; tale motivazione puo' essere modulata in rapporto alla natura del bene e alle esigenze anticipatorie.
- La motivazione e' 'apparente' solo se del tutto avulsa dalle risultanze o puramente formale; una motivazione implicita, ma congrua e collegata alle risultanze, e' generalmente sufficiente per resistere a censura in Cassazione.
- La mera produzione di fatture e bonifici da parte della difesa non e' automaticamente idonea a escludere il fumus se il giudice ritiene che tali documenti possano essere stati predisposti per simulare rapporti commerciali.
- Se si contesta l'ammontare del sequestro, e si chiede una limitazione, e' necessario proporre in modo concreto e documentato un criterio alternativo per il calcolo dell'ammontare sequestrabile (es. quantificazione verificabile della sovrafatturazione).
- In fase di impugnazione e' utile contestare specificamente eventuali omissioni di motivazione o motivazioni apparenti e collegare tali censure a norme e parametri giurisprudenziali chiari (es. Ellade) per avere maggiori possibilita' di successo.
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