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Sentenza

Sentenza n. 4628/2026 - Napoli, Sezione 8

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 2063/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 16209/2024, pubblicata in data 17/03/2025, e notificata il 7/04/2025.

Giustizia amministrativa202601309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero, che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente per tre anni scolastici, per complessivi 1.500 euro. La sentenza non era stata impugnata ed era divenuta irrevocabile. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione integrale del giudicato, al pagamento delle somme dovute e degli accessori, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, poiché diretta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e proposta nel rispetto dei termini processuali. Ha accertato che il titolo era stato ritualmente notificato all'amministrazione e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve comunque erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, non potendo invocare a proprio vantaggio il ritardo imputabile alla propria inerzia. Il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di reperire o allocare le risorse, impegnare, liquidare, ordinare e pagare la spesa. Ha escluso che l'esaurimento degli stanziamenti o l'indisponibilità di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere davanti al giudice amministrativo l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarvisi.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l'azione proposta.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al contenuto decisorio del titolo.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di inerzia.
  • Se il termine temporale stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico in forma specifica è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando l'obbligazione abbia natura fungibile.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo può imporre all'amministrazione le attività contabili e finanziarie necessarie all'integrale esecuzione del titolo, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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