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Sentenza

Sentenza del 20/11/2015 n. 23749 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia contestando, in primo luogo, la tardività dell'avviso di accertamento notificato il 18 aprile 2006, sostenendo che non fosse applicabile la proroga biennale prevista dalla legge n. 289 del 2002, poiché il contribuente non aveva potuto accedere al condono tombale dopo la precedente notifica del processo verbale di constatazione. Ha inoltre denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la CTR avesse qualificato diversamente alcune somme versate dai soci e che non avesse esaminato alcune censure relative alla doppia imposizione, all'IVA e alla motivazione dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002 si applica a tutti i contribuenti che non si siano avvalsi delle disposizioni agevolative degli articoli da 7 a 9, anche quando non abbiano potuto accedere al condono per la previa notifica di un processo verbale di constatazione. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati gli altri motivi: il giudice tributario poteva qualificare le somme versate dalla consorziata come apporti destinati a sostenere costi di gestione, senza modificare la causa della pretesa tributaria, e le questioni asseritamente omesse erano state già esaminate, anche implicitamente, dai giudici di merito. Il Consorzio è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in 5.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 10

    Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge [...] i termini [...] sono prorogati di due anni.

    La proroga biennale opera per tutti i contribuenti che, in concreto, non si sono avvalsi delle disposizioni agevolative, senza distinguere tra chi abbia scelto di non utilizzarle e chi non abbia potuto utilizzarle per cause ostative.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lettera a

    Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora [...] sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accertamento.

    La precedente notifica di un processo verbale di constatazione con esito positivo impedisce l'accesso al condono tombale, ma non esclude l'applicazione della proroga biennale prevista dall'art. 10.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    La norma individua i termini ordinari per l'accertamento delle imposte sui redditi, termini prorogati di due anni nel caso esaminato in applicazione della legge n. 289 del 2002.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    La norma disciplina i termini per l'accertamento IVA, anch'essi prorogati di due anni dall'art. 10 della legge n. 289 del 2002.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda e non può sostituire la causa della pretesa. Tuttavia, può qualificare giuridicamente i fatti e gli elementi già dedotti dalle parti, purché non introduca una pretesa nuova.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, nel testo applicabile ratione temporis

    La norma sui principi di competenza e deducibilità dei componenti reddituali è stata richiamata dal contribuente, ma la censura relativa alla doppia imposizione è stata ritenuta infondata o comunque non adeguatamente chiara.

  • Costituzione, art. 53

    Il principio della capacità contributiva è stato invocato dal Consorzio in relazione alla pretesa doppia imposizione, ma non è stato ritenuto violato.

  • Codice civile, art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

    Il significato letterale dell'espressione usata dal legislatore, riferita ai contribuenti che non si avvalgono del condono, impedisce di introdurre distinzioni non previste dal testo normativo.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale proroga i termini per tutti i contribuenti che non si avvalgono di un'agevolazione, la proroga può applicarsi anche a chi non poteva accedere all'agevolazione per una causa ostativa, se la legge non prevede espressamente una distinzione.
  • Il giudice tributario non può modificare la causa della pretesa fiscale, ma può qualificare diversamente i fatti già esposti nell'avviso di accertamento e nel processo, purché resti nell'ambito della contestazione originaria.
  • Versamenti effettuati da soci o consorziati possono essere riqualificati come ricavi o apporti destinati a coprire costi di gestione quando manchino documentazione del finanziamento, delibere, obblighi di restituzione o altri elementi idonei a dimostrarne la natura finanziaria.
  • La mancata restituzione di somme ricevute può costituire un elemento presuntivo a sostegno della loro qualificazione come ricavi o contributi di gestione, soprattutto se il contribuente non fornisce una spiegazione documentata alternativa.
  • La censura di omessa pronuncia deve indicare con precisione quale domanda o eccezione sia stata completamente ignorata; una motivazione implicita può essere sufficiente quando la decisione adottata presuppone logicamente il rigetto della censura.
  • I quesiti di diritto nei ricorsi per cassazione devono essere specifici e collegati alla concreta fattispecie; quesiti formulati in termini astratti possono determinare l'inammissibilità del motivo.

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