Cassazione Civile, Ordinanza n. 13454/2024 del 15/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo, qualificata dal giudice delegato come supertardiva e dichiarata inammissibile perché ritenuta mera reiterazione di una precedente domanda già dichiarata inammissibile. Il creditore sosteneva di avere diritto all'ammissione per un credito di euro 13.600 a titolo di restituzione della caparra corrisposta in forza di un preliminare di compravendita immobiliare stipulato il 16 giugno 2011, cui non era seguito il definitivo. In opposizione ex art. 98 l. fall., il tribunale ha escluso che vi fossero ragioni comprovate di non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda: secondo il giudice, il ritardo non dipendeva dal comportamento del curatore, poiché il contratto preliminare era privo di data certa opponibile e quindi il curatore non era tenuto a compiere la scelta ex art. 72 l. fall. Nel ricorso per cassazione il creditore ha dedotto quattro motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2704 e 2909 c.c., sostenendo che il preliminare avesse acquistato data certa e che una precedente sentenza avesse efficacia di giudicato sul punto; (2) ulteriore doglianza sul conflitto tra giudicati e sulla tardiva produzione dell'ordinanza ex art. 702 c.p.c.; (3) omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la causa petendi fosse la ripetizione di indebito o l'arricchimento senza causa e che il diritto alla ripetizione fosse sorto solo in corso di procedura; (4) violazione dell'art. 99 l. fall. per mancata pronuncia sulla nullità della costituzione del curatore e per l'utilizzo di difese e documenti asseritamente tardivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato, affermando che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e non richiede eccezione tecnica tempestiva; tuttavia ha escluso la decisività della precedente sentenza invocata dal ricorrente, perché essa non conteneva uno specifico accertamento sulla data certa opponibile del contratto e non poteva comunque fare stato nei confronti del fallimento. Ha inoltre osservato che, in ipotesi di conflitto tra giudicati, varrebbe il criterio temporale e l'ordinanza successiva avrebbe prevalenza. Quanto al motivo sulla qualificazione della domanda come ripetizione di indebito o arricchimento senza causa, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda fatti storici e non questioni, argomentazioni o domande; inoltre la questione non risultava proposta nel giudizio di opposizione e quindi non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato del fallimento è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
regola l'opposizione allo stato passivo proposta contro il provvedimento di esclusione o inammissibilità del credito
art. 96 l. fall.
richiamato per escludere che vi fossero preclusioni alla riproposizione della domanda dichiarata inammissibile
art. 72 l. fall.
il curatore non era tenuto a compiere la scelta sul contratto perché mancava una data certa opponibile del preliminare
art. 2704 c.c.
la data certa del documento è tema rilevante per l'opponibilità del contratto ai terzi e alla procedura
art. 2909 c.c.
il giudicato, interno o esterno, ha autorità sostanziale e mira alla stabilità delle decisioni
art. 702 c.p.c.
l'ordinanza resa all'esito del procedimento sommario è stata considerata come decisione successiva potenzialmente prevalente in caso di conflitto tra giudicati
art. 99 l. fall.
norma evocata dalla parte ricorrente per contestare la costituzione del curatore e l'utilizzo di difese e documenti tardivi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, argomentazioni o domande
art. 2033 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la ripetizione dell'indebito dopo il venir meno del titolo del pagamento
art. 2041 c.c.
evocato dal ricorrente in via alternativa quale fondamento dell'azione di arricchimento senza causa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
previsto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
Massime di principio
- Il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non costituisce eccezione in senso tecnico; è sufficiente che la relativa sentenza emerga dagli atti prodotti nel processo.
- Il giudicato, interno ed esterno, persegue la stabilità delle decisioni e l'eliminazione dell'incertezza dei rapporti giuridici; la sua efficacia non risponde solo all'interesse della parte ma anche a un interesse pubblico.
- In caso di conflitto tra giudicati, vale il criterio cronologico: la decisione successiva prevale su quella anteriore.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico, preciso e decisivo, e non può essere esteso a questioni giuridiche, deduzioni difensive, domande o eccezioni.
- In cassazione non possono essere introdotti per la prima volta temi di contestazione che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nel giudizio di merito, neppure se astrattamente rilevabili d'ufficio.
- Ai fini dell'opponibilità del contratto alla procedura concorsuale, il difetto di data certa del documento può escludere gli effetti invocati nei confronti del fallimento e incidere sull'obbligo del curatore di esercitare le scelte previste dalla legge fallimentare.
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