Cassazione Civile, Ordinanza n. 31592/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Una società aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo di euro 958.110,83, asseritamente sorto per forniture di merci, servizi e lavorazioni eseguite in favore dell’imprenditore poi fallito nel periodo 2013-2017. Il tribunale aveva accolto l’opposizione solo per euro 12.456,20, ritenendo il resto del credito non provato con documentazione opponibile al fallimento, in particolare perché le fatture prodotte erano prive di data certa ex art. 2704 c.c., e perché solo alcune prestazioni risultavano corroborate da documenti di trasporto sottoscritti dal committente fallito. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: 1) violazione dell’art. 2704 c.c., sostenendo che il tribunale avesse escluso il credito in modo troppo rigido senza consentire la prova aliunde dell’anteriorità del credito rispetto al fallimento; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il credito non fosse stato ritenuto provato nonostante la documentazione prodotta. Il ricorso non conteneva censure specifiche contro la declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale, richiamata dalla Corte come non contestata.
La decisione
La Corte ha ritenuto i due motivi connessi e li ha dichiarati inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha richiamato gli orientamenti consolidati secondo cui, nel giudizio di verifica del passivo, il curatore è terzo rispetto al rapporto sostanziale dedotto dal creditore, sicché è applicabile l’art. 2704 c.c. e la prova documentale deve avere data certa opponibile al fallimento; al tempo stesso, la data certa può essere dimostrata anche con fatti equipollenti, ma tale accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile se congruamente motivato. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato che il tribunale aveva escluso la data certa delle fatture, aveva negato l’efficacia delle scritture contabili nei confronti del curatore e aveva ritenuto provato il credito solo per le fatture assistite da d.d.t. sottoscritti dal fallito. Quanto all’art. 2697 c.c., la Corte ha osservato che non vi era una errata ripartizione dell’onere della prova, ma soltanto una contestazione sull’apprezzamento del materiale istruttorio, non dedotta nei limiti consentiti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese poiché il fallimento era solo intimato, e con ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte rileva però che le doglianze, pur formulate come violazioni di legge, mirano in realtà a contestare l'apprezzamento del giudice di merito.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché le censure si pongono in contrasto con orientamenti di legittimità consolidati.
art. 2704 c.c.
Nel giudizio di verifica del passivo il curatore è terzo rispetto al rapporto dedotto dal creditore; pertanto la scrittura privata è opponibile al fallimento solo se munita di data certa o di fatti equipollenti idonei a dimostrarne con certezza l’anteriorità.
artt. 2709 e 2710 c.c.
Le scritture contabili regolarmente tenute non sono opponibili al curatore nel suo ruolo di terzietà rispetto alla massa dei creditori.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata; non quando contesti, in realtà, l’esito della valutazione delle prove.
art. 1510, comma 2, c.c.
Richiamato per spiegare la coerenza dell’ammissione del credito limitatamente alle ipotesi in cui i documenti di trasporto consentivano di identificare il vettore/committente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per quantificare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore agisce come terzo rispetto al rapporto sostanziale dedotto dal creditore; di conseguenza, la prova documentale del credito deve essere assistita da data certa opponibile alla procedura.
- La mancanza di data certa nelle scritture poste a fondamento della domanda di insinuazione costituisce un fatto impeditivo all’accoglimento della pretesa, rilevabile anche d’ufficio come eccezione in senso lato.
- La data certa può essere dimostrata anche con fatti equipollenti a quelli tipizzati dall’art. 2704 c.c., ma la loro idoneità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- Il requisito della data certa riguarda la scrittura prodotta come prova del credito e non la validità del negozio in sé, che può essere dimostrato con ogni altro mezzo consentito dall’ordinamento, nei limiti di legge.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando l’onere probatorio sia stato erroneamente addossato a una parte diversa da quella onerata; non basta censurare l’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31418/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31419/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31420/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31421/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31422/2022 del 25/10/2022
- ordinanza_civile · 25 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31423/2022 del 25/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →