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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14001/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna della Corte d'Appello sostenendo principalmente la nullità processuale per non avere il giudice disposto il rinvio e la traduzione dell'imputato detenuto per altra causa, nonostante il difensore avesse comunicato l'impedimento all'udienza del 06/02/2019 (violazione della pronuncia delle Sezioni Unite n. 7635/2022). In secondo luogo ha censurato la motivazione della Corte di appello come insufficiente, contraddittoria e illogica nella valutazione degli elementi probatori e nella mancata considerazione di circostanze giustificative (es. necessità contingenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza del GIP del 6/2/2019, perché affette da nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p. per inosservanza delle norme sulla partecipazione dell'imputato. Ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale per il nuovo corso del procedimento e non ha esaminato il secondo motivo di merito per l'acquisita decisività dell'eccezione processuale.

Norme richiamate

  • Sezioni Unite, sentenza n. 7635/2022

    Sezioni Unite n. 7635/2022 del 30/09/2021 (depositata 03/03/2022)

    Ha stabilito che lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa, comunicato o noto al giudice in qualunque momento, costituisce legittimo impedimento che impone il rinvio dell'udienza e la traduzione dell'imputato; non grava sull'imputato l'onere di comunicare previamente tale stato; l'assenza rilevabile come rinuncia solo se non sussiste impedimento o vi sia manifesta rinuncia.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Configurata la nullità assoluta per inosservanza delle norme che regolano la partecipazione dell'imputato al processo (partecipazione garantita come tutela fondamentale).

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di nullità e rimedi processuali connessi all'inosservanza delle norme sulla partecipazione dell'imputato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c) ed e)

    Norme invocate per formulare i motivi di ricorso in cassazione: la lett. c) per violazione di legge processuale (nullità) e la lett. e) per doglianza sulla mancanza o insufficienza della motivazione.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Norma sostanziale relativa alle violazioni contestate all'imputato (base della condanna in primo e secondo grado), la quale tuttavia non è stata esaminata nel merito dalla Corte di Cassazione a causa dell'annullamento processuale.

  • art. 23-bis legge n. 176/2020

    Norma processuale richiamata in relazione alla comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero innanzi alla Corte di Cassazione.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (giurisprudenza Corte EDU)

    Richiamata a supporto del principio che l'effettiva partecipazione dell'imputato al processo è garanzia fondamentale di un giusto processo, su cui si fonda l'obbligo di assicurare la presenza dell'imputato detenuto.

Massime di principio

  • La detenzione dell'imputato per altra causa, qualora sia comunicata o conosciuta dal giudice in qualsiasi momento, costituisce legittimo impedimento: il giudice deve disporre la traduzione e rinviare l'udienza per garantire la partecipazione.
  • Non grava sull'imputato l'onere di comunicare previamente lo stato di detenzione; la mancata comunicazione non legittima il giudice a celebrare l'udienza se il suo stato è noto o comunicato.
  • L'assenza dell'imputato può essere considerata rinuncia al diritto di partecipare solo se emerge una manifestazione inequivoca di volontà in tal senso; altrimenti il giudice deve agire d'ufficio per assicurare la presenza.
  • La violazione delle norme che impediscono la partecipazione dell'imputato integra una nullità assoluta (art. 178 c.p.p.), con conseguente annullamento delle sentenze interessate e restituzione degli atti per nuovo corso del procedimento.
  • In situazioni analoghe il giudice d'appello non può limitare l'applicazione del principio Sezioni Unite (es.: solo alla prima udienza) né imporre un onere di tempestiva comunicazione al detenuto.
  • Per il difensore è strategico far constare formalmente e tempestivamente lo stato di detenzione al processo; per il PM e per il giudice è obbligo verificare e adottare i provvedimenti necessari per assicurare la partecipazione dell'imputato (traduzione/rinvio).

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