Ordinanza n. 4017/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento previa idonea misura cautelare collegiale e monocratica, della determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane dell’INAIL del -OMISSIS- gennaio 2026 n. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per Tecnologo III livello – Area 1B; della conseguente comunicazione di esclusione inviata al ricorrente; della graduatoria finale di merito approvata in data 09.02.2026, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente; dell’art. 2 co. 1 lett. J) del bando di concorso, ove interpretato nel senso di consentire l’esclusione del ricorrente per la mancanza del servizio triennale post lauream o della mancata riconducibilità dell’INAIL tra gli enti e i centri di ricerca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per Tecnologo III livello – Area 1B, comunicazione di esclusione e graduatoria finale nella parte in cui non contempla il candidato
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, la determinazione di esclusione dal concorso, la relativa comunicazione, la graduatoria finale e l'art. 2, comma 1, lett. j), del bando, ove interpretato nel senso di richiedere un'esperienza triennale post lauream non posseduta o di non riconoscere l'INAIL quale ente o centro di ricerca. Il bando prevedeva, in alternativa al dottorato di ricerca, lo svolgimento per almeno un triennio di attività tecnologica e/o professionale post lauream, documentata presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici o privati. Il candidato aveva conseguito una laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale il 6 maggio 2020 e una laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza il 19 giugno 2023. La controversia cautelare riguardava l'interpretazione del requisito temporale: il ricorrente assumeva di poter computare il triennio dalla laurea triennale, mentre l'amministrazione aveva ritenuto necessario il possesso del triennio successivo alla laurea magistrale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha interpretato il requisito del bando secondo la progressione ordinaria laurea triennale, laurea magistrale e dottorato, ritenendo che l'esperienza triennale post lauream dovesse essere riferita alla laurea magistrale, quale titolo corrispondente al livello richiesto in alternativa al dottorato. Poiché il candidato aveva conseguito la laurea magistrale il 19 giugno 2023, alla data rilevante non possedeva il triennio successivo richiesto. Il riferimento contenuto nella comunicazione di esclusione alla disposizione del bando è stato ritenuto sufficiente a sostenere e giustificare l'esclusione; l'eventuale scarsa diffusione argomentativa ha avuto funzione meramente chiarificatoria e non ha inciso sulla motivazione necessaria dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta.
art. 2, comma 1, lett. j), del bando di concorso
svolgimento per almeno un triennio di attività tecnologica e/o professionale “post lauream”, documentata, presso Università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati
Il requisito alternativo al dottorato di ricerca è stato riferito alla laurea magistrale, sicché occorreva un triennio di attività successivo al conseguimento di tale titolo.
Massime di principio
- Quando un bando concorsuale pone, in alternativa al dottorato di ricerca, il requisito di un'esperienza triennale post lauream nel contesto della progressione laurea triennale, laurea magistrale e dottorato, il riferimento temporale dell'esperienza può essere individuato nella laurea magistrale, quale titolo posto al livello immediatamente precedente al dottorato.
- La motivazione dell'esclusione concorsuale è sufficiente quando individua puntualmente la disposizione del bando applicata e il requisito mancante, anche se la comunicazione non sviluppa diffusamente tutte le ragioni interpretative sottese alla decisione, purché tali ragioni risultino comunque comprensibili e idonee a giustificare l'esclusione.
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