Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2287/2026 - Palermo, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1002 del giorno 25.6.2025, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo risarcitorio, differenze retributive e beneficio della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, passata in giudicato il 28 luglio 2025, che aveva accertato l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il limite complessivo di 36 mesi e aveva condannato il Ministero al pagamento di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi; delle differenze retributive derivanti dalla progressione di carriera maturata dall'anno scolastico 2006/2007, nei limiti della prescrizione quinquennale e con esclusione delle pretese anteriori al 3 gennaio 2019; nonché all'accredito di euro 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi, sulla Carta del docente o strumento equipollente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il ricorso è stato notificato dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza del giudicato e il mancato adempimento dell'Amministrazione. Ha verificato la notificazione della sentenza al Ministero il 26 giugno 2025 e la notificazione del ricorso in ottemperanza il 12 novembre 2025, successiva al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, pagando le somme dovute e i relativi accessori entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, disponendo che intervenga, previa istanza del ricorrente, se l'Amministrazione non adempia nel termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, determinata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo tardivo oppure, in mancanza, fino al momento di efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lettera e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È la base normativa per la condanna dell'Amministrazione a una somma dovuta per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ha ritenuto rispettato tale presupposto di proponibilità dell'azione di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È stato richiamato, applicandolo analogicamente, per escludere un compenso ulteriore al commissario ad acta in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un giudicato non spontaneamente eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme e degli accessori espressamente riconosciuti dal titolo entro un termine assegnato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a un'apposita istanza del creditore e all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione; al commissario può essere attribuita la facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell'amministrazione competente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell'adempimento spontaneo o dell'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta nominato per assicurare il pagamento di somme dovute in esecuzione di un giudicato non ha diritto a un compenso ulteriore quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, esteso analogicamente alle condanne pecuniarie.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.