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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31945/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parti civili)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile, con sentenze conformi della Corte di assise e della Corte di assise di appello, dell'omicidio e della rapina commessi il 16 febbraio 2023 ai danni della persona offesa, con riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico dell'omicidio rispetto alla rapina. Secondo la ricostruzione di merito, l'imputato si era introdotto nell'abitazione della vittima, l'aveva colpita ripetutamente con un martello provocandone la morte e aveva rovistato nei mobili e sotto il materasso, impossessandosi di beni appartenenti alla vittima, tra cui un anello e documenti personali. La responsabilità era stata desunta dalle immagini delle telecamere, dalle tracce ematiche, dal rinvenimento di oggetti riferibili alla vittima e all'azione delittuosa, nonché dalla contestuale sparizione dell'anello. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico, deducendo l'erronea valorizzazione di un precedente ingresso nell'abitazione della vittima, il rinvenimento di 275 euro non sottratti, la presenza di asserite lesioni da difesa e l'assenza di adeguata prova della consapevolezza e volontà di commettere il reato contro il patrimonio. Ha sostenuto che, esclusa l'aggravante, avrebbe dovuto essere ammesso al giudizio abbreviato, con conseguente rideterminazione della pena. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza della rapina, sostenendo che la tessera sanitaria e l'abbonamento ai mezzi pubblici fossero privi di valore economico e che l'anello potesse essere stato smarrito o sottratto da terzi. Con motivi nuovi ha insistito sulle medesime censure e sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio della doppia conforme, per cui la motivazione della sentenza di appello si integra con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo, e ha escluso vizi logici o giuridici nella valutazione delle prove. L'aggravante del nesso teleologico è stata ritenuta adeguatamente dimostrata dalla contestualità tra l'omicidio e l'azione predatoria, dal rovistamento dell'abitazione, dal rinvenimento di oggetti della vittima nella disponibilità dell'imputato e dalla sparizione dell'anello. Il rinvenimento del denaro contante non è stato considerato decisivo, potendo essere compatibile con una distrazione dell'imputato. Le dedotte lesioni da difesa sono state disattese sulla base della valutazione medico-legale recepita dai giudici di merito. La Corte ha inoltre ritenuto configurabile la rapina anche in relazione all'impossessamento di documenti personali, considerata la funzione dei documenti, le informazioni in essi contenute e, per l'abbonamento, le spese necessarie per la nuova emissione. Le contestazioni relative alla possibile sottrazione dell'anello da parte di terzi sono state reputate fattuali e dirette a una non consentita rivalutazione del merito. È stata quindi confermata anche l'esclusione dell'ammissione al giudizio abbreviato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    L'impossessamento di beni contenenti dati personali, quali la tessera sanitaria e l'abbonamento ai mezzi pubblici, può integrare la rapina in ragione della funzione dei documenti, delle informazioni contenute e, per l'abbonamento, dei costi necessari per la nuova emissione.

  • art. 576, comma 1, n. 1, c.p.

    artt. 576, primo comma, n. 1

    La circostanza aggravante dell'omicidio commesso in connessione teleologica con altro delitto è configurabile quando l'omicidio risulti funzionalmente collegato all'azione predatoria, anche sulla base della contestualità temporale e della convergenza degli elementi indiziari.

  • art. 61, comma 1, n. 2, c.p.

    art. 61, primo comma, n. 2

    Il nesso teleologico ricorre quando il delitto è commesso per eseguire, occultare o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto di altro delitto.

  • art. 438 c.p.p.

    L'esclusione dell'aggravante del nesso teleologico avrebbe inciso sull'ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato; ritenuta invece sussistente l'aggravante, la Corte ha confermato la correttezza della mancata ammissione.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello e quella di primo grado possono essere valutate congiuntamente come un unico corpo argomentativo, quando la decisione di appello richiama la prima sentenza e adotta criteri omogenei di valutazione della prova.
  • Il nesso teleologico tra omicidio e rapina può essere desunto, in presenza di elementi convergenti, dalla contestualità temporale dell'azione predatoria rispetto all'omicidio, dal rovistamento dell'abitazione, dall'impossessamento di beni della vittima e dalla sparizione di oggetti preziosi.
  • La mancata sottrazione o il successivo rinvenimento di parte del denaro presente nell'abitazione non esclude necessariamente la finalità di profitto, potendo essere compatibile con una condizione di turbamento o distrazione dell'autore durante l'azione.
  • La contestazione relativa all'assenza di consapevolezza e volontà di commettere il reato-fine è inammissibile o infondata quando sia formulata in modo aspecifico e non si confronti con la ricostruzione motivata dei giudici di merito.
  • L'impossessamento di documenti personali può integrare il profitto richiesto per la rapina quando i documenti hanno una funzione concreta, incorporano informazioni personali o comportano costi per la loro sostituzione.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentita la rivalutazione del significato degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito, salvo che il ricorrente individui una manifesta contraddittorietà o illogicità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioRapinaImpugnazioniRiti alternativi
RamiDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiOnere della prova

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