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Ordinanza

Ordinanza n. 159/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 14 del 30 gennaio 2023, pubblicato il 31 gennaio 2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro, nell’ambito del giudizio monitorio iscritto al n. R.G. 221/2023;

Giustizia amministrativa202301635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 14/2023 del Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio, il Consorzio debitore è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2025, pubblicata il 28 luglio 2025. Il Tribunale ha quindi rilevato che, per effetto della sottoposizione dell’ente alla procedura concorsuale, opera il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva. Il Commissario ad acta ha chiesto la liquidazione del proprio compenso, prospettando di porlo a carico della Regione Calabria o del Consorzio subentrato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il procedimento di ottemperanza, ritenendo divenuto operativo, dalla pubblicazione della deliberazione di liquidazione coatta amministrativa, il divieto di prosecuzione delle azioni individuali esecutive o cautelari sui beni dell’ente. Ha inoltre liquidato in favore del Commissario ad acta il compenso di euro 500,00, ponendolo definitivamente a carico del Consorzio sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. Il Consorzio conserva una limitata soggettività giuridica per i rapporti di credito e debito e, pertanto, il compenso può essere fatto valere nella massa passiva della procedura; non è stato posto a carico della Regione Calabria né del Consorzio di Bonifica della Calabria, poiché la gestione separata di quest’ultimo opera soltanto per le procedure di liquidazione non concluse anche dopo la proroga del termine previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 15 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111

    La disposizione, come modificata dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, estende la liquidazione coatta amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome e attribuisce alla Giunta regionale la competenza a disporre la procedura e a nominare il commissario.

  • art. 194 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Prevede l’applicazione alla liquidazione coatta amministrativa dell’art. 51 dello stesso testo normativo.

  • art. 51 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni

    Il divieto di azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva diviene operativo con la dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa e rende improcedibile il giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione individuale del credito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta sottoposizione dell’ente debitore a liquidazione coatta amministrativa rende improcedibile il giudizio di ottemperanza diretto all’esecuzione individuale di un titolo giudiziale sui beni compresi nella massa passiva, perché opera il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali.
  • Il credito derivante dal compenso liquidato al Commissario ad acta può essere posto a carico dell’ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ed essere ammesso alla relativa massa passiva, senza che debba essere imputato alla Regione vigilante o all’ente subentrante.
  • L’ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa conserva, per la durata e ai fini della procedura, una limitata soggettività giuridica con riferimento ai rapporti di credito e debito; la gestione separata dell’ente subentrante opera soltanto nei casi e nei tempi previsti dalla disciplina della liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiordino e organizzazione della PA
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

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