Cassazione Penale, Sentenza n. 21095/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente propone cinque motivi: 1) omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi; 2) insufficienza della gravità indiziaria rispetto all'associazione di cui all'art. 74 (ruolo marginale, associazione in via di formazione, contatti sporadici, "consenso estorto"); 3) carenza di elementi per ritenere la consapevolezza della finalità mafiosa e la destinazione dei proventi (aggravante "agevolazione mafiosa"); 4) criticità della prova per il reato di cui all'art. 73 (indizi basati su intercettazioni e "droga parlata", incertezza sui raddoppi delle forniture); 5) manca attualità delle esigenze cautelari per il decorso del tempo e per provvedimenti (Tribunale di sorveglianza di Potenza) che avrebbero ritenuto il ricorrente non socialmente pericoloso, nonché la cessazione dell'attività del sodalizio dopo arresti del 2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi (primo per genericità e carenza di specificità; secondo e quarto per ripetizione delle censure già proposte e per mancato adeguato confronto critico con la motivazione del giudice del riesame; terzo per carenza di interesse perché l'esclusione dell'aggravante non incide sull'an o sul quomodo della misura). Ha invece accolto il quinto motivo: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato l'effetto del rilevante intervallo di tempo (i fatti si fermano a gennaio 2018, la misura è del 2023) sulla sussistenza delle esigenze cautelari, e non abbia fornito concreti elementi che dimostrassero l'attualità del pericolo di recidiva. La sentenza richiama due orientamenti giurisprudenziali sul cosiddetto "tempo silente" e opta per la necessità di una valutazione espressa quando il decorso temporale è rilevante. Di conseguenza la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale di Bari per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., indicando i criteri che il giudice dovrà seguire nella rivalutazione.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Fattispecie dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la gravità indiziaria può essere fondata su dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni, ma per esigenze cautelari relative a condotte risalenti deve essere dimostrata l'attualità mediante elementi concreti
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Reato di traffico/illiceo di sostanze stupefacenti: il giudizio di gravità indiziaria può fondarsi anche su intercettazioni, purché corredate da riscontri; la mera "droga parlata" necessita di valutazione critica e congrua
codice penale, art. 416-bis
aggravanti ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.
Usata come aggravante (agevolazione mafiosa): la sua esclusione può essere irrilevante ai fini della custodia cautelare qualora la mera partecipazione al sodalizio integri la presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per determinate ipotesi delittuose; la giurisprudenza è divisa sull'incidenza del tempo trascorso ('tempo silente'): la presunzione non è superata automaticamente dal solo decorso del tempo, ma un consistente intervallo temporale privo di fatti successivi può dover essere considerato come elemento contrario
codice di procedura penale, art. 274
Disposizioni generali sulle misure cautelari: la Corte sottolinea che la presunzione speciale di cui all'art. 275/3 prevale sul regime generale, salvo che elementi concreti non ne attenuino l'efficacia
legge 16 aprile 2015, n. 47
legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma che ha inciso sulla disciplina delle misure cautelari e che induce a un'interpretazione costituzionalmente orientata della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, richiedendo al giudice una valutazione espressa del decorso del tempo quando significativo
codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Norma che disciplina il rinvio per nuovo giudizio alla stessa autorità competente dopo l'annullamento di un provvedimento cautelare da parte della Corte di Cassazione
Massime di principio
- Quando è applicabile la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (es. reati associativi legati a stupefacenti) il giudice parte da una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ma un rilevante intervallo temporale privo di condotte successive può richiedere una valutazione separata e motivata dell'attualità del pericolo.
- Per contrastare una misura cautelare fondata sulla presunzione dell'art. 275/3, l'indagato deve offrire elementi concreti (non il solo decorso del tempo) che dimostrino l'attenuazione del rischio: ad esempio prova di cessazione dell'attività del sodalizio, decisioni giudiziarie che attestino non pericolosità, oppure assenza di condotte successive.
- Le censure generiche o ripetitive già dedotte in sede di riesame sono spesso inammissibili in Cassazione: il ricorso deve essere specifico e indicare come l'omissione motivazionale abbia potuto determinare un diverso apprezzamento.
- L'esclusione di un'aggravante collegata alla "agevolazione mafiosa" può risultare priva di interesse se non incide sulla fondatezza materiale della custodia ("an" o "quomodo" della misura); pertanto la rilevanza processuale dell'aggravante va valutata rispetto all'impatto sulla misura cautelare.
- La prova basata su intercettazioni verbali ("droga parlata") è ammissibile ma richiede riscontri e una motivazione che colleghi i contenuti intercettati a fatti concreti: il giudice deve spiegare perché tali conversazioni costituiscono indizio grave e attuale.
- Quando si impugna una misura cautelare, la Corte valuterà sia la gravità indiziaria complessiva sia la contemporanea esistenza di elementi concreti che attestino la persistenza del rischio (es. ruoli continuativi, rapporti con organizzazioni criminali ancora operative); in loro assenza la custodia cautelare può essere annullata e la situazione rimessa al giudice del merito per nuova valutazione.
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