Sentenza n. 267/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, n. 1610/2024, pubblicata il 27/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1610/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 1610/2024, pubblicata il 27 novembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 26 settembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione. In caso di ulteriore inadempimento, il Collegio ha previsto, su istanza della ricorrente e nei successivi novanta giorni, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'Amministrazione, decorso il termine dilatorio applicabile e previa notificazione del titolo, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento, fissando il termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
- L'ordine di ottemperanza può essere rivolto sia all'Amministrazione direttamente obbligata sia all'organo amministrativo competente a svolgere gli adempimenti necessari per dare concreta esecuzione al giudicato.
Come è indicizzato
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