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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18163/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2004, emesso da un Comune nei confronti di una società proprietaria/gestore di una centrale elettrica per la tassazione di alcuni beni e impianti installati nella centrale (tra cui turbine e impianti industriali), oltre che per la sanzione irrogata per omessa dichiarazione di tali impianti e per il calcolo degli interessi. In sede di rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della società. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sulla tutela dall'incertezza normativa oggettiva, sostenendo che le sanzioni non dovessero essere applicate perché, al tempo dei fatti, vi era un obiettivo contrasto interpretativo sulla portata dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992 in tema di assoggettabilità ad ICI delle componenti elettromeccaniche delle centrali elettriche; (2) violazione delle norme sugli interessi applicabili ai tributi locali, contestando l'applicazione del tasso del 7% semestrale e sostenendo che dovessero invece applicarsi i tassi previsti da successive disposizioni generali per le annualità indicate.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo sussistente l'incertezza normativa oggettiva e quindi non applicabili le sanzioni amministrative tributarie; ha respinto il secondo motivo, confermando la correttezza della misura degli interessi applicata dal Comune per l'annualità in contestazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente solo quanto alla disapplicazione delle sanzioni. Le spese di merito e di legittimità sono state integralmente compensate per la reciproca soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    L'incertezza normativa oggettiva può escludere la responsabilità amministrativa tributaria e quindi l'applicazione delle sanzioni.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In presenza di obiettiva incertezza sulla portata della norma tributaria non si applicano sanzioni.

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La disposizione è richiamata quale base dell'esimente per obiettiva incertezza normativa in materia tributaria.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    È la norma la cui portata applicativa è stata ritenuta incerta nel periodo considerato, con riferimento all'assoggettabilità ad ICI delle componenti della centrale elettrica.

  • art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    Norma di interpretazione autentica che ha chiarito la questione dell'assoggettabilità ad ICI delle componenti elettromeccaniche stabilmente infisse al suolo, ponendo fine ai dubbi interpretativi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare la ricorrenza dell'incertezza normativa oggettiva grava sul contribuente che invoca l'esimente.

  • art. 14, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Per l'annualità in esame disciplinava gli interessi moratori nella misura del 7% per semestre compiuto sulle somme dovute per l'ICI.

  • art. 1, comma 165, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Per le annualità successive disciplina la determinazione degli interessi da parte del Comune entro il limite di tre punti percentuali oltre il tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

  • art. 1, comma 173, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Abroga il previgente art. 14, comma 6, d.lgs. 504/1992 e segna il nuovo regime degli interessi per i tributi locali.

  • art. 17, comma 1, L. 8 maggio 1998, n. 146

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere l'erroneità del tasso d'interesse applicato.

  • art. 2 del D.M. 27 giugno 2003

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere l'applicazione di un tasso inferiore per determinate annualità.

  • art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Per quanto non regolamentato dai tributi locali si applicano le disposizioni di legge vigenti; è richiamato per confermare il quadro di disciplina degli interessi.

Massime di principio

  • L'incertezza normativa oggettiva che esclude le sanzioni tributarie richiede un'obiettiva impossibilità di individuare in modo univoco la norma applicabile, accertata dal giudice, e non una mera difficoltà soggettiva del contribuente.
  • Ai fini dell'esimente per obiettiva incertezza normativa, il parametro non è l'interpretazione del singolo contribuente o dell'ufficio fiscale, ma il livello di chiarezza della norma valutato in sede giudiziale.
  • L'onere di provare i presupposti dell'incertezza normativa oggettiva grava sul contribuente che invochi la non punibilità.
  • La presenza di una norma di interpretazione autentica e di un contrasto giurisprudenziale o applicativo sul punto è indice significativo dell'incertezza normativa oggettiva e può giustificare la disapplicazione delle sanzioni.
  • In materia di tributi locali, per l'annualità anteriore alla riforma introdotta dalla L. 296/2006 continua ad applicarsi la disciplina speciale previgente sugli interessi moratori; le norme generali successive non la sostituiscono retroattivamente.
  • Quando la disciplina speciale prevede un tasso di interessi moratori per l'ICI, essa prevale sulle norme generali successive fino alla loro abrogazione o sostituzione espressa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

Testo integrale

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