Cassazione Civile, Ordinanza n. 12278/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Nel giudizio di merito il contribuente era risultato integralmente vittorioso, ma la Corte di giustizia tributaria regionale aveva comunque liquidato in suo favore le spese di lite in misura inferiore ai minimi tariffari. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza soltanto sul capo delle spese, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n. 55, come modificato dal D.M. n. 37/2018, delle tabelle 1-2 dei parametri collegati, e dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Sosteneva che, anche dopo l'abolizione dei minimi tariffari nei rapporti professionista-cliente, nella liquidazione giudiziale delle spese processuali il giudice deve rispettare i parametri di riferimento e, se intende discostarsene in misura apprezzabile, deve dar conto dei criteri seguiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della censura sulle spese. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuova liquidazione delle spese di lite e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul rilievo che i parametri tariffari, pur non essendo più inderogabili nei rapporti tra professionista e cliente, restano criterio di riferimento nella regolazione giudiziale delle spese secondo soccombenza; il giudice deve quindi motivare lo scostamento apprezzabile dai valori medi.
Norme richiamate
art. 4 D.M. 5 aprile 2014 n. 55
I parametri di liquidazione del compenso professionale costituiscono criteri di orientamento e misura economica standard della prestazione; il giudice deve motivare se si discosta in modo apprezzabile dai valori medi.
D.M. n. 37/2018
Ha modificato il D.M. n. 55/2014, rilevando ai fini dei parametri di liquidazione delle spese.
tabelle 1-2 dei parametri
Individuano le soglie numeriche di riferimento per la quantificazione del compenso professionale.
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Regola la liquidazione delle spese nel processo tributario secondo il criterio della soccombenza.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2, commi 1 e 2, d.l. n. 223 del 2006
L'abolizione dei minimi tariffari opera nei rapporti tra professionista e cliente, ma non elimina il ruolo della tariffa quando il giudice liquida le spese processuali.
L. n. 248 del 2006
Norma di conversione del d.l. n. 223/2006, richiamata per confermare l'abolizione dei minimi tariffari nei rapporti privatistici.
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali, i parametri forensi successivi al D.M. n. 55/2014 non hanno più natura di minimi inderogabili nei rapporti tra professionista e cliente, ma restano il criterio ordinario di riferimento per la quantificazione giudiziale del compenso.
- Quando la liquidazione giudiziale si discosta in modo apprezzabile dai parametri medi, il giudice deve indicare i criteri seguiti e giustificare lo scostamento.
- L'abolizione dei minimi tariffari nei rapporti professionista-cliente non incide automaticamente sulla regolazione delle spese di lite, che continua a essere governata dal criterio della soccombenza e dai parametri normativi applicabili.
- Nel processo tributario la condanna alle spese deve rispettare i parametri vigenti, salvo adeguata motivazione del giudice per una liquidazione inferiore o comunque difforme.
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