Cassazione Penale, Sentenza n. 12010/2022 del 01/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di cassazione del 12/01/2021 sostenendo un errore di fatto: la mancata applicazione della prescrizione maturata durante il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale. Argomenta che il reato (guida in stato di ebbrezza con patente da meno di tre anni) è stato commesso il 15/11/2015; il ricorso per cassazione sarebbe dovuto essere considerato come già pendente nei termini per cui non doveva computarsi la sospensione di 64 giorni prevista dall'art.83 d.l. n.18/2020, comma 3-bis, per cui, a suo avviso, la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza della Corte di cassazione.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia equivocato la norma applicabile: nel caso concreto la sospensione della prescrizione trova fondamento nell'art.83, comma 2, d.l. 17/3/2020 n.18 (sospensione generale dei termini dal 9/3/2020 al 11/5/2020), non nel comma 3-bis. La sospensione ha congelato il decorso del termine di 60 giorni per la motivazione della sentenza di merito e ha fatto decorrere nuovamente i termini dal 12/5/2020; il termine per proporre la cassazione è quindi stato correttamente computato e la prescrizione sarebbe maturata il 18/01/2021, dunque dopo la sentenza della Corte di cassazione del 12/01/2021. In via alternativa, la Corte osserva che l'impugnazione per cassazione era comunque tardiva (ricorso presentato il 13/7/2020) e quindi inammissibile: in tal caso la sentenza di merito sarebbe passata in giudicato e non avrebbe potuto essere dichiarata la prescrizione in sede di giudizio rescissorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Indica la disciplina del ricorso straordinario per errore di fatto su cui è fondato il gravame; usato come base procedurale per il ricorso.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Richiamato come norma procedurale sulla trattazione dei ricorsi secondo le disposizioni emergenziali (contestualizzazione procedurale nel provvedimento).
art. 186 c.d.s. (commi citati)
Norme del codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza e aggravanti: il fatto addebitato al ricorrente è qualificato con le specifiche lettere e commi richiamati (ebbrezza notturna e patente da meno di tre anni).
art. 186-bis c.d.s.
Norma collegata sulle sanzioni accessorie e conseguenze per guida in stato di ebbrezza; citata nella contestazione originaria.
art. 83, comma 3-bis, d.l. 17/03/2020 n.18, conv. L. 24/04/2020 n.27
Disposizione interpretata dalle Sezioni Unite (richiamata dal ricorrente) come sospensione della prescrizione con riferimento esclusivo ai procedimenti già pervenuti alla cancelleria della Corte di cassazione tra il 9/3 e il 30/6/2020; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non fosse quella applicabile nel caso di specie.
art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020 n.18, conv. L. 24/04/2020 n.27
"dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziali e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo ..."
La Corte ha applicato questa norma quale causa di sospensione: il periodo 9/3-11/5/2020 ha congelato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza di merito, spostando i termini successivi e incidendo sul computo della prescrizione.
art. 129 c.p.p.
Richiamato per il principio per cui, se l'impugnazione principale è inammissibile, la sentenza di merito si considera passata in giudicato e non può essere dichiarata la prescrizione in sede di ricorso straordinario o rescindente.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente di imporre al ricorrente l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità fondata su motivo non colposo; qui è stata usata per l'assegnazione della somma equitativa alla Cassa delle Ammende.
Sezioni Unite, sentenza n.5292 del 26/11/2020 - 10/02/2021
Decisione richiamata dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione dell'art.83 comma 3-bis; la Corte ha però distinto il caso di specie da quanto affermato dalle Sezioni Unite, ritenendo applicabile il comma 2.
Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13/06/2000
Richiamata in ordine ai criteri per la liquidazione equitativa delle somme dovute alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa grave e ha comunque disposto un versamento equitativo.
Sez.5, n.4867 del 29/11/2000 (Maglieri)
Precedente giurisprudenziale citato per il principio che l'inammissibilità originaria dell'impugnazione rende definitiva la sentenza di merito e impedisce la dichiarazione della prescrizione in cassazione.
Massime di principio
- Distinguere sempre quale specifica disposizione di sospensione sia applicabile: l'art.83 comma 2 (sospensione generale dei termini nel periodo 9/3-11/5/2020) congela termini processuali in genere; il comma 3-bis ha effetti diversificati e può riguardare procedimenti già pervenuti alla Cassazione nel periodo indicato.
- Quando la motivazione della sentenza è 'riservata' con termine di giorni (es. 60 gg), il dies a quo per le impugnazioni può essere influenzato dalla sospensione dei termini: se il termine cade o decorre durante il periodo di sospensione, il suo inizio è differito alla fine della sospensione.
- Per il computo della prescrizione è essenziale stabilire con precisione quando sono decorse le varie scadenze (data sentenza, deposito della motivazione, periodo di sospensione): errori di calcolo o di individuazione della norma applicabile possono rendere inammissibile un ricorso.
- La tardività o l'inammissibilità dell'impugnazione principale (es. ricorso per cassazione presentato oltre i termini) determina il passaggio in giudicato della sentenza di merito e preclude, in sede di giudizio straordinario/rescindente, la possibilità di ottenere la dichiarazione della prescrizione.
- Nelle impugnazioni straordinarie per errore di fatto occorre specificità e fondatezza del vizio: i ricorsi basati su un errato calcolo dei termini o su una errata qualificazione della causa di sospensione devono essere ben documentati per non essere dichiarati manifestamente infondati.
- Conservare e documentare le prove di spedizione e di ricezione degli atti (data di invio, data di ricezione in cancelleria) è fondamentale per dimostrare la pendency del procedimento e l'eventuale applicabilità di specifiche norme di sospensione.
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