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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12010/2022 del 01/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di cassazione del 12/01/2021 sostenendo un errore di fatto: la mancata applicazione della prescrizione maturata durante il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale. Argomenta che il reato (guida in stato di ebbrezza con patente da meno di tre anni) è stato commesso il 15/11/2015; il ricorso per cassazione sarebbe dovuto essere considerato come già pendente nei termini per cui non doveva computarsi la sospensione di 64 giorni prevista dall'art.83 d.l. n.18/2020, comma 3-bis, per cui, a suo avviso, la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza della Corte di cassazione.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia equivocato la norma applicabile: nel caso concreto la sospensione della prescrizione trova fondamento nell'art.83, comma 2, d.l. 17/3/2020 n.18 (sospensione generale dei termini dal 9/3/2020 al 11/5/2020), non nel comma 3-bis. La sospensione ha congelato il decorso del termine di 60 giorni per la motivazione della sentenza di merito e ha fatto decorrere nuovamente i termini dal 12/5/2020; il termine per proporre la cassazione è quindi stato correttamente computato e la prescrizione sarebbe maturata il 18/01/2021, dunque dopo la sentenza della Corte di cassazione del 12/01/2021. In via alternativa, la Corte osserva che l'impugnazione per cassazione era comunque tardiva (ricorso presentato il 13/7/2020) e quindi inammissibile: in tal caso la sentenza di merito sarebbe passata in giudicato e non avrebbe potuto essere dichiarata la prescrizione in sede di giudizio rescissorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Indica la disciplina del ricorso straordinario per errore di fatto su cui è fondato il gravame; usato come base procedurale per il ricorso.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Richiamato come norma procedurale sulla trattazione dei ricorsi secondo le disposizioni emergenziali (contestualizzazione procedurale nel provvedimento).

  • art. 186 c.d.s. (commi citati)

    Norme del codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza e aggravanti: il fatto addebitato al ricorrente è qualificato con le specifiche lettere e commi richiamati (ebbrezza notturna e patente da meno di tre anni).

  • art. 186-bis c.d.s.

    Norma collegata sulle sanzioni accessorie e conseguenze per guida in stato di ebbrezza; citata nella contestazione originaria.

  • art. 83, comma 3-bis, d.l. 17/03/2020 n.18, conv. L. 24/04/2020 n.27

    Disposizione interpretata dalle Sezioni Unite (richiamata dal ricorrente) come sospensione della prescrizione con riferimento esclusivo ai procedimenti già pervenuti alla cancelleria della Corte di cassazione tra il 9/3 e il 30/6/2020; la Corte ha ritenuto che tale disposizione non fosse quella applicabile nel caso di specie.

  • art. 83, comma 2, d.l. 17/03/2020 n.18, conv. L. 24/04/2020 n.27

    "dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziali e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo ..."

    La Corte ha applicato questa norma quale causa di sospensione: il periodo 9/3-11/5/2020 ha congelato il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza di merito, spostando i termini successivi e incidendo sul computo della prescrizione.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato per il principio per cui, se l'impugnazione principale è inammissibile, la sentenza di merito si considera passata in giudicato e non può essere dichiarata la prescrizione in sede di ricorso straordinario o rescindente.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente di imporre al ricorrente l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità fondata su motivo non colposo; qui è stata usata per l'assegnazione della somma equitativa alla Cassa delle Ammende.

  • Sezioni Unite, sentenza n.5292 del 26/11/2020 - 10/02/2021

    Decisione richiamata dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione dell'art.83 comma 3-bis; la Corte ha però distinto il caso di specie da quanto affermato dalle Sezioni Unite, ritenendo applicabile il comma 2.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13/06/2000

    Richiamata in ordine ai criteri per la liquidazione equitativa delle somme dovute alla Cassa delle Ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa grave e ha comunque disposto un versamento equitativo.

  • Sez.5, n.4867 del 29/11/2000 (Maglieri)

    Precedente giurisprudenziale citato per il principio che l'inammissibilità originaria dell'impugnazione rende definitiva la sentenza di merito e impedisce la dichiarazione della prescrizione in cassazione.

Massime di principio

  • Distinguere sempre quale specifica disposizione di sospensione sia applicabile: l'art.83 comma 2 (sospensione generale dei termini nel periodo 9/3-11/5/2020) congela termini processuali in genere; il comma 3-bis ha effetti diversificati e può riguardare procedimenti già pervenuti alla Cassazione nel periodo indicato.
  • Quando la motivazione della sentenza è 'riservata' con termine di giorni (es. 60 gg), il dies a quo per le impugnazioni può essere influenzato dalla sospensione dei termini: se il termine cade o decorre durante il periodo di sospensione, il suo inizio è differito alla fine della sospensione.
  • Per il computo della prescrizione è essenziale stabilire con precisione quando sono decorse le varie scadenze (data sentenza, deposito della motivazione, periodo di sospensione): errori di calcolo o di individuazione della norma applicabile possono rendere inammissibile un ricorso.
  • La tardività o l'inammissibilità dell'impugnazione principale (es. ricorso per cassazione presentato oltre i termini) determina il passaggio in giudicato della sentenza di merito e preclude, in sede di giudizio straordinario/rescindente, la possibilità di ottenere la dichiarazione della prescrizione.
  • Nelle impugnazioni straordinarie per errore di fatto occorre specificità e fondatezza del vizio: i ricorsi basati su un errato calcolo dei termini o su una errata qualificazione della causa di sospensione devono essere ben documentati per non essere dichiarati manifestamente infondati.
  • Conservare e documentare le prove di spedizione e di ricezione degli atti (data di invio, data di ricezione in cancelleria) è fondamentale per dimostrare la pendency del procedimento e l'eventuale applicabilità di specifiche norme di sospensione.

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