Sentenza n. 272/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del d.r. prot. n. -OMISSIS-, di approvazione degli atti relativi alla procedura pubblica di selezione finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato della durata di sei anni, non rinnovabile, ai sensi dell'art. 24 della l. 30 dicembre 2010, n. 240 (c.d. ricercatori tenure track - RTT), presso il dipartimento di Scienze della Formazione per il gruppo scientifico disciplinare-OMISSIS-; - dei verbali n. -OMISSIS-, n. 2-bis e n. 2-ter e dei relativi allegati; - del d.r. -OMISSIS- del 21 ottobre 2024, di nomina della Commissione giudicatrice; - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi i provvedimenti di nomina, di chiamata e di presa in servizio della-OMISSIS-; - con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell'articolo 34, co. 1, lettera e) c.p.a; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-, per l'annullamento, in parte qua, del -OMISSIS-e atti della procedura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, inclusi i verbali della Commissione, il decreto di approvazione degli atti e la nomina della vincitrice
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda nella procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della l. n. 240/2010, ha contestato la mancata riparametrazione dei punteggi dei titoli oltre le soglie massime fissate dalla Commissione, l'erronea e sproporzionata attribuzione dei punteggi ai titoli, l'illegittima valutazione delle pubblicazioni e la disparità di trattamento derivante dall'attribuzione dello stesso punteggio per la consistenza complessiva della produzione scientifica. Ha inoltre dedotto il conflitto di interessi di una componente della Commissione, la quale aveva intrattenuto rapporti di collaborazione scientifica con la vincitrice ed era coautrice di quattro delle dodici pubblicazioni presentate da quest'ultima. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, censurando la mancata valutazione di alcuni insegnamenti ed esperienze formative e alcuni punteggi attribuiti alle pubblicazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale esaminando prioritariamente il motivo relativo alla composizione della Commissione, ritenuto idoneo a travolgere l'intera valutazione. Ha rilevato che la componente della Commissione era coautrice di quattro delle dodici pubblicazioni presentate dalla vincitrice. Pur riconoscendo che la collaborazione scientifica e la coautoria sono normalmente fisiologiche nella comunità accademica e che, in assenza di ulteriori elementi, non determinano automaticamente incompatibilità, il Collegio ha ritenuto che il commissario non possa valutare pubblicazioni alla cui realizzazione abbia contribuito come coautore, poiché ciò contrasta con i canoni di obiettività e imparzialità. Non era quindi decisiva l'intensità complessiva del sodalizio professionale né la presenza di una cointeressenza economica: il vizio consisteva nella concreta sottoposizione alla valutazione di quattro lavori cofirmati dalla commissaria. L'illegittimità della composizione ha comportato l'annullamento dell'intera valutazione e degli atti conseguenti, con obbligo dell'Università di rieditare la valutazione mediante una Commissione in diversa composizione. Le ulteriori censure del ricorso principale sono state assorbite. Il ricorso incidentale della vincitrice è stato dichiarato improcedibile perché l'annullamento dell'intera valutazione ne ha travolto l'oggetto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 24 l. 30 dicembre 2010, n. 240
ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato della durata di sei anni, non rinnovabile
La procedura selettiva esaminata era finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato secondo il regime previsto dalla disposizione.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato
Richiamato nell'epigrafe per le statuizioni conseguenti alla domanda di annullamento; il dispositivo impone la riedizione della valutazione mediante una Commissione in diversa composizione.
Massime di principio
- La coautoria di un componente della Commissione nelle pubblicazioni concretamente sottoposte alla sua valutazione è incompatibile con i canoni di obiettività e imparzialità, poiché il commissario verrebbe a giudicare un prodotto intellettuale alla cui realizzazione ha contribuito.
- La mera esistenza di rapporti di collaborazione scientifica o di coautoria, in quanto fisiologica nelle comunità accademiche ristrette, non determina automaticamente l'incompatibilità del commissario; tuttavia, quando il candidato sottopone alla valutazione pubblicazioni cofirmate dal commissario, sorge l'obbligo di astensione rispetto a tale produzione.
- Quando un componente incompatibile partecipa alla valutazione comparativa, l'illegittimità può travolgere l'intera valutazione, poiché l'attività del commissario può condizionare anche quella degli altri componenti; la valutazione deve quindi essere ripetuta da una Commissione in diversa composizione.
- L'accoglimento del ricorso principale con annullamento dell'intera valutazione determina l'improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, se le censure incidentali riguardano una valutazione ormai integralmente travolta.
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