Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30794/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2005 nei confronti di un contribuente. In primo grado l'atto impositivo era stato annullato; l'Agenzia aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva rigettato ritenendo difettosa la specificità dei motivi e, per altro verso, corretta la motivazione della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduce: (1) violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'atto di appello conteneva specifiche censure alla ratio decidendi della sentenza di primo grado; (2) violazione degli artt. 1 d.lgs. n. 546/1992, 112 e 279 c.p.c., per avere la CTR deciso nel merito nonostante la dichiarazione di inammissibilità dell'appello; (3) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, in quanto la CTR avrebbe esaminato questioni di merito pur avendo dichiarato inammissibile il ricorso. L'intimato non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: dall'atto di appello risultavano specifiche critiche alla decisione di primo grado, sicché non poteva ravvisarsi il difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992. È stato richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, l'appello è a devoluzione piena e l'onere di specificità è soddisfatto anche mediante la riproposizione delle ragioni già poste a base della legittimità dell'atto impositivo, purché idonee a contestare la decisione impugnata. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda processuale e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    motivi specifici dell'impugnazione

    Nel processo tributario l'atto di appello deve contenere motivi specifici, ma tale requisito è soddisfatto anche quando l'appellante riproponga le ragioni già poste a base dell'atto impositivo, se con ciò contesta la ratio decidendi della sentenza di primo grado.

  • art. 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme agli artt. 112 e 279 c.p.c. nel secondo motivo, senza autonoma elaborazione della Corte perché il motivo è stato assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come parametro della denunciata ultrapetizione/contraddizione decisoria, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla forma della decisione e alla pretesa incoerenza tra declaratoria di inammissibilità ed esame del merito; motivo assorbito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Cito per il procedimento camerale non partecipato e la proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello non richiede necessariamente argomentazioni nuove rispetto al primo grado: è sufficiente che l'appellante individui con chiarezza le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, anche riproponendo le difese già svolte a sostegno dell'atto impositivo.
  • L'appello tributario ha carattere devolutivo pieno e mira al riesame della causa nel merito; la verifica di specificità va compiuta in modo sostanziale, avendo riguardo alla reale contestazione della ratio decidendi della sentenza di primo grado.
  • Quando il primo motivo di ricorso, se accolto, comporta la cassazione della sentenza impugnata, restano assorbite le ulteriori censure che attengono a profili logicamente subordinati o incompatibili con la soluzione già raggiunta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.