Ordinanza n. 1148/2026 - Napoli, Sezione 5
per l''ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3144 depositata e resa pubblica il 30 aprile 2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 21342/2022, munita di attestazione di conformità e notificata alle amministrazioni in data 3 maggio 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 22 luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del commissario ad acta nell'integrale esecuzione della sentenza di ottemperanza, con mancato pagamento materiale delle somme dovute
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli che riconosceva in suo favore il pagamento di € 66.838,46. Il TAR, con precedente sentenza, aveva accolto il ricorso, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato entro sessanta giorni e nominando, per il caso di inerzia, il Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il commissario aveva delegato l'incarico al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania. Nonostante il decorso dei termini e le plurime diffide, il pagamento non era stato effettuato. La ricorrente ha quindi lamentato il perdurante inadempimento del commissario delegato e ne ha chiesto la revoca, oltre all'adozione delle misure necessarie. La mera comunicazione dell'avvenuta autorizzazione del pagamento è stata contestata come insufficiente, poiché non accompagnata dall'effettivo accredito delle somme.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'ottemperanza non fosse stata integralmente eseguita. La semplice autorizzazione del pagamento, così come gli atti di allocazione delle somme, impegno e liquidazione, costituisce attività preparatoria e non realizza il comando giudiziale, che richiede il materiale accredito delle somme al creditore. Ha ribadito che il commissario ad acta è ausiliario del giudice e deve compiere tutte le attività, materiali e giuridiche, necessarie alla piena esecuzione del giudicato, sostituendosi all'amministrazione inerte. Il giudice dell'ottemperanza conserva poteri di vigilanza e impulso anche dopo la nomina del commissario. Pur ritenendo sussistente una persistente inerzia, il TAR non ha proceduto immediatamente alla revoca richiesta, ma ha assegnato al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, quale commissario delegato, un ultimo termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per effettuare l'effettivo pagamento. Ha avvertito che l'ulteriore inadempimento comporterà la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, per la valutazione di eventuali profili di responsabilità ai sensi dell'art. 328 c.p., e alla Procura regionale della Corte dei conti per il possibile danno erariale. La decisione ha natura interlocutoria e non dispone la revoca del commissario.
Norme richiamate
art. 114, comma 7, c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza conserva poteri di vigilanza e impulso anche dopo la nomina del commissario ad acta e può impartire istruzioni e adottare misure idonee a garantire l'esecuzione della decisione.
art. 24 Cost.
La persistente inerzia nell'esecuzione del giudicato compromette il diritto a una tutela giurisdizionale piena ed effettiva.
art. 1 c.p.a.
Il principio della tutela piena ed effettiva costituisce fondamento dell'intervento del giudice dell'ottemperanza a fronte dell'inerzia nell'esecuzione del giudicato.
art. 328 c.p.
L'ulteriore ingiustificata inosservanza del termine assegnato al commissario potrà essere valutata sotto il profilo della responsabilità penale per omissione o rifiuto di atti d'ufficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro si perfeziona soltanto con l'effettivo e materiale accredito delle somme al creditore; la mera autorizzazione del pagamento o il compimento delle fasi contabili di impegno e liquidazione non costituiscono integrale adempimento.
- Il commissario ad acta è un ausiliario del giudice dell'ottemperanza e deve compiere tutte le attività materiali e giuridiche necessarie alla concreta e piena attuazione del comando giudiziale, sostituendosi all'amministrazione inerte.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa impeditiva dell'esecuzione del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta non esaurisce i poteri del giudice dell'ottemperanza, che conserva funzioni di vigilanza e impulso e può assegnare termini, impartire istruzioni e adottare misure ulteriori per assicurare l'attuazione della decisione.
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