Cassazione Penale, Sentenza n. 13341/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per esercizio abusivo della professione di avvocato (art. 348 c.p.) per essersi qualificata come "avvocato" in corrispondenza, avere usato carta intestata, emesso fatture e svolto trattative stragiudiziali e attività di recupero crediti nei confronti di più clienti (fatti accertati al 30/05/2014), aggravati dalla recidiva specifica. In Cassazione la difesa ha denunciato: (i) vizi di motivazione e mancato accertamento dell'identità della persona che si qualificava come "avvocato" (assenza di riconoscimenti diretti, deponevano solo contatti cartolari/telefonici); (ii) violazione di legge sulla sussistenza del reato, sostenendo che le attività contestate fossero meramente cartolari/telefoniche, occasionali o limitate al recupero crediti (non attività esclusiva dell'avvocato); (iii) vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, con rilievo della risalenza dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Ha ritenuto infondato il motivo sull'identità: la Corte d'appello aveva adeguatamente evidenziato contatti personali e telefonici con i testimoni (incontri presso lo studio, conversazioni telefoniche in cui la ricorrente si qualificava come "collega", rilascio di fatture, consegna di fascicoli e documenti giudiziari) e quindi il giudice d'appello aveva implicitamente e congruamente respinto le contestazioni difensive. Sulla sussistenza del reato la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui integra l'abusivo esercizio di una professione l'esecuzione, senza titolo, di atti che pur non essendo singolarmente riservati assumono carattere professionale per continuità, onerosità e organizzazione, creando l'apparenza di un'attività professionale; nel caso concreto le attività stragiudiziali erano connesse a contenziosi civilistici e svolte in modo continuativo, organizzato e oneroso (uso della carta intestata, fatturazione, proseguimento di pratiche, rassicurazioni ai clienti, consegna di atti). Quanto alle attenuanti generiche, il diniego è stato ritenuto legittimo alla luce dell'elevato numero di precedenti specifici (dieci condanne) che prevalgono sulle argomentazioni difensive. La condanna comporta anche la condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 348 cod. pen.
Il reato di esercizio abusivo di una professione si realizza anche quando si compiono atti non esclusivi della professione ma che, per continuità, onerosità e organizzazione, appaiono come esercizio professionale da soggetto abilitato.
legge n. 247 del 2012, art. 2, commi 5-6
"comma 5: sono attività esclusive dell'avvocato ...; comma 6: l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, e' di competenza degli avvocati."
La consulenza e l'assistenza stragiudiziale rientrano nelle attività degli avvocati quando sono connesse all'attività giurisdizionale e vengono svolte con continuità, sistematicità e organizzazione; attività occasionali o pure attività di recupero crediti non necessariamente rientrano nell'esclusiva se sporadiche e non professionali.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione per omesso esame di un motivo è escluso quando la motivazione del giudice d'appello, nel suo insieme, mostra di avere preso in considerazione i fatti decisivi e le ragioni di merito, potendo implicare una disattesa anche implicita delle argomentazioni dell'impugnante.
art. 173 delle disposizioni di attuazione del cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi in cassazione e la loro valutazione; indica il modo di illustrare in motivazione i motivi d'impugnazione.
Orientamenti giurisprudenziali consolidati (Cass. Sez. U., Cani e altri precedenti)
La giurisprudenza ha precisato che atti non esclusivi possono integrare il reato se svolti con continuità, onerosità e organizzazione; viceversa un atto occasionale stragiudiziale non costituisce abuso.
Massime di principio
- Per configurare l'abusivo esercizio di una professione non è necessario che ogni atto sia legalmente riservato: rilevano continuità, onerosità, organizzazione e l'apparenza esterna di attività professionale (es. uso di carta intestata, fatturazione, promesse di azioni legali, consegna di atti giudiziari).
- La mancanza di un riconoscimento visivo diretto non esclude la responsabilità se esistono elementi di collegamento probatori (incontri personali, conversazioni telefoniche in cui il soggetto si qualifica, documenti intestati, fatture, atti consegnati) che consentono di attribuire l'attività alla persona.
- Le attività di recupero crediti o contatti cartolari possono essere penalmente irrilevanti se del tutto occasionali, non onerose e non organizzate; ma se tali attività sono svolte in modo continuativo e con modalità propriamente professionali possono integrare l'abuso.
- Il giudice d'appello non è tenuto a replicare testualmente a ogni singola censura: è sufficiente che la motivazione complessiva dimostri di aver considerato i fatti decisivi e di aver implicitamente respinto le argomentazioni contrarie.
- La presenza di numerosi precedenti specifici rende più difficile ottenere le attenuanti generiche; per ottenerle è utile dimostrare fatti nuovi e circostanze concrete che rendano la personalità dell'imputato meritevole di favorevole valutazione.
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