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Sentenza

Sentenza n. 440/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di -OMISSIS-, Sezione Lavoro, pubblicata in data 31.10.2023, e notificata in forma esecutiva il 27.09.2024.

Giustizia amministrativa202501317

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva del giudice del lavoro, notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e ad accreditarvi 500 euro per ciascun anno. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato, protrattasi anche dopo la notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero non si è costituito. La domanda è stata ritenuta ammissibile perché è stato provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha accertato che dalla documentazione prodotta non risultava l’adempimento dell’Amministrazione alle obbligazioni derivanti dal giudicato del giudice del lavoro. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo giudiziale entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega; il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Subordina l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini dell’ammissibilità della domanda.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    Individuano le modalità di costituzione e di accredito della Carta elettronica, alle quali il Ministero deve conformarsi in esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione.
  • L’amministrazione è obbligata a dare piena e puntuale esecuzione alle obbligazioni stabilite da una sentenza passata in giudicato; in mancanza di adempimento, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, autorizzandolo a provvedere direttamente o tramite un funzionario delegato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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