Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29577/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Andriollo: censura dell'attribuzione del ruolo di "amministratore di fatto" (mancanza di esercizio continuativo delle funzioni gestorie, valutazione errata delle firme e delle dichiarazioni testimoniali, travisamento della prova), deduzioni sulla dosimetria della pena e diniego delle attenuanti, eccezione di prescrizione per la bancarotta documentale (capo B) maturata dopo la sentenza di appello ma prima del termine per proporre ricorso in Cassazione. Libardoni: censura della responsabilità per le erogazioni distraenti (mancanza di prova del dolo dell'extraneus, giustificazione dei pagamenti da atti negoziali e dal fatto che i pagamenti risultavano dall'operatività del solo Passerini; inesistenza di relazione tale da integrare un apporto volontario alla distrazione), e doglianze sulla determinazione delle pene accessorie e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i ricorrenti per manifesta infondatezza e carenza di specificità. Ha confermato la correttezza della valutazione di merito della Corte d'appello, ritenendo legittima la qualificazione di Andriollo quale amministratore di fatto (valutazione unitaria degli elementi: potere di firma, partecipazione alle operazioni, contatti per la gestione societaria, entità delle somme distratte anche nella Planets Cargo) e ritenendo provata la partecipazione colposa/volontaria di Libardoni alle operazioni distraenti. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla prescrizione poiché la prescrizione si è perfezionata in epoca successiva alla sentenza impugnata e l'inammissibilità del ricorso impedisce che si produca un valido rapporto di impugnazione per farne valere l'effetto. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure su motivazione e valutazione delle prove, richiamando il divieto per la Cassazione di riesaminare il merito valutativo dei fatti quando sorretto da congrua motivazione. Conseguentemente sono rimaste ferme le statuizioni della Corte d'appello: Andriollo assolto per i fatti distrattivi di cui al capo A, punti 1 e 2, e non procedibile per il capo D; confermata la responsabilità di Andriollo per il resto dei capi (A punti 3-9, capo B, capo C) e la responsabilità di Libardoni per i fatti distrattivi a lei attribuiti. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento di somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2639 cod. civ.

    Definisce la figura dell'amministratore di fatto: la Cassazione interpreta che è sufficiente l'esercizio continuativo e significativo, anche di alcuni poteri tipici, non necessariamente preminente rispetto all'amministratore di diritto

  • art. 132 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena; la Corte ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti); la Corte conferma che la valutazione del giudice di merito è vincolante salvo illogicità manifesta

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme richiamate per il computo della prescrizione; la Corte osserva che la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere efficacemente dedotta con ricorso in Cassazione in caso di inammissibilità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola le cause di non punibilità; la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere cause di non punibilità che si siano verificate dopo la sentenza impugnata

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso per cassazione: non è ammissibile la semplice rivalutazione della prova o la contrapposizione sul significato della stessa; il gravame deve indicare vizi di diritto o di motivazione rilevabili in Cassazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese nelle pronunce di inammissibilità: la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

  • D.L. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176, art. 23, comma 8

    Norma richiamata in relazione alla trasmissione della memoria del Sostituto Procuratore generale; utilizzata per evidenziare l'atteggiamento del Pubblico Ministero nella fase di legittimità

Massime di principio

  • Per qualificare una persona come "amministratore di fatto" non è necessario che ricopra formalmente la carica né che sia predominante rispetto all'amministratore di diritto: è sufficiente l'esercizio continuativo e significativo, anche di alcuni poteri tipici di gestione.
  • La valutazione unitaria e contestuale di elementi indiziari (firme, poteri di firma, contatti gestionali, entità delle operazioni, vantaggi percepiti) può legittimare l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto anche se singole prove appaiono episodiche.
  • In sede di Cassazione non è ammessa la mera richiesta di riesame del fatto o della valutazione delle prove: le censure devono evidenziare vizi di diritto o di motivazione specifici non opinabili.
  • La responsabilità dell'extraneus in caso di bancarotta per distrazione richiede la volontarietà dell'apporto e la consapevolezza che la condotta determini un depauperamento del patrimonio sociale; non è indispensabile che l'extraneus conosca il dissesto societario in modo specifico.
  • Le questioni di dosimetria della pena e di valutazione delle attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono illogicità manifeste o violazioni di legge.
  • La prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata non può essere efficacemente fatta valere mediante un ricorso in Cassazione che venga dichiarato inammissibile: l'inammissibilità impedisce la formazione del rapporto di impugnazione necessario per farne conseguire effetti.
  • Chi intende proporre ricorso in Cassazione deve formulare censure specifiche e non generiche: l'assenza di specificità o la manifestA infondatezza conducono all'inammissibilità e alla condanna alle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.