Cassazione Penale, Sentenza n. 29577/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Andriollo: censura dell'attribuzione del ruolo di "amministratore di fatto" (mancanza di esercizio continuativo delle funzioni gestorie, valutazione errata delle firme e delle dichiarazioni testimoniali, travisamento della prova), deduzioni sulla dosimetria della pena e diniego delle attenuanti, eccezione di prescrizione per la bancarotta documentale (capo B) maturata dopo la sentenza di appello ma prima del termine per proporre ricorso in Cassazione. Libardoni: censura della responsabilità per le erogazioni distraenti (mancanza di prova del dolo dell'extraneus, giustificazione dei pagamenti da atti negoziali e dal fatto che i pagamenti risultavano dall'operatività del solo Passerini; inesistenza di relazione tale da integrare un apporto volontario alla distrazione), e doglianze sulla determinazione delle pene accessorie e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi i ricorrenti per manifesta infondatezza e carenza di specificità. Ha confermato la correttezza della valutazione di merito della Corte d'appello, ritenendo legittima la qualificazione di Andriollo quale amministratore di fatto (valutazione unitaria degli elementi: potere di firma, partecipazione alle operazioni, contatti per la gestione societaria, entità delle somme distratte anche nella Planets Cargo) e ritenendo provata la partecipazione colposa/volontaria di Libardoni alle operazioni distraenti. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla prescrizione poiché la prescrizione si è perfezionata in epoca successiva alla sentenza impugnata e l'inammissibilità del ricorso impedisce che si produca un valido rapporto di impugnazione per farne valere l'effetto. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure su motivazione e valutazione delle prove, richiamando il divieto per la Cassazione di riesaminare il merito valutativo dei fatti quando sorretto da congrua motivazione. Conseguentemente sono rimaste ferme le statuizioni della Corte d'appello: Andriollo assolto per i fatti distrattivi di cui al capo A, punti 1 e 2, e non procedibile per il capo D; confermata la responsabilità di Andriollo per il resto dei capi (A punti 3-9, capo B, capo C) e la responsabilità di Libardoni per i fatti distrattivi a lei attribuiti. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento di somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2639 cod. civ.
Definisce la figura dell'amministratore di fatto: la Cassazione interpreta che è sufficiente l'esercizio continuativo e significativo, anche di alcuni poteri tipici, non necessariamente preminente rispetto all'amministratore di diritto
art. 132 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena; la Corte ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti/aggravanti); la Corte conferma che la valutazione del giudice di merito è vincolante salvo illogicità manifesta
art. 157 e art. 161 cod. pen.
Norme richiamate per il computo della prescrizione; la Corte osserva che la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere efficacemente dedotta con ricorso in Cassazione in caso di inammissibilità
art. 129 cod. proc. pen.
Regola le cause di non punibilità; la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere cause di non punibilità che si siano verificate dopo la sentenza impugnata
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione: non è ammissibile la semplice rivalutazione della prova o la contrapposizione sul significato della stessa; il gravame deve indicare vizi di diritto o di motivazione rilevabili in Cassazione
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese nelle pronunce di inammissibilità: la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
D.L. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176, art. 23, comma 8
Norma richiamata in relazione alla trasmissione della memoria del Sostituto Procuratore generale; utilizzata per evidenziare l'atteggiamento del Pubblico Ministero nella fase di legittimità
Massime di principio
- Per qualificare una persona come "amministratore di fatto" non è necessario che ricopra formalmente la carica né che sia predominante rispetto all'amministratore di diritto: è sufficiente l'esercizio continuativo e significativo, anche di alcuni poteri tipici di gestione.
- La valutazione unitaria e contestuale di elementi indiziari (firme, poteri di firma, contatti gestionali, entità delle operazioni, vantaggi percepiti) può legittimare l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto anche se singole prove appaiono episodiche.
- In sede di Cassazione non è ammessa la mera richiesta di riesame del fatto o della valutazione delle prove: le censure devono evidenziare vizi di diritto o di motivazione specifici non opinabili.
- La responsabilità dell'extraneus in caso di bancarotta per distrazione richiede la volontarietà dell'apporto e la consapevolezza che la condotta determini un depauperamento del patrimonio sociale; non è indispensabile che l'extraneus conosca il dissesto societario in modo specifico.
- Le questioni di dosimetria della pena e di valutazione delle attenuanti/aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono illogicità manifeste o violazioni di legge.
- La prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata non può essere efficacemente fatta valere mediante un ricorso in Cassazione che venga dichiarato inammissibile: l'inammissibilità impedisce la formazione del rapporto di impugnazione necessario per farne conseguire effetti.
- Chi intende proporre ricorso in Cassazione deve formulare censure specifiche e non generiche: l'assenza di specificità o la manifestA infondatezza conducono all'inammissibilità e alla condanna alle spese.
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