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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39571/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per i reati di tentato incendio (artt. 56, 423 c.p.) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il ricorrente deduce violazioni di legge processuale (art. 192 e 533 c.p.p.) e di legge penale (artt. 56, 423 e art. 337 c.p.), nonché vizi di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie (in particolare del verbale di arresto), chiedendo di fatto una rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato esclusivamente su motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606, comma 3 c.p.p.), essenzialmente una sollecitazione a riesaminare i fatti e le prove che è riservata al giudice di merito. Ha richiamato l'ampia e congrua motivazione della Corte territoriale e il principio consolidato che la Corte di Cassazione non può procedere a una 'rilettura' degli elementi di fatto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte di cassazione non ha riesaminato la valutazione di merito circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, riservando tale valutazione al giudice di merito.

  • artt. 56, 423 cod. pen.

    Art. 56 (tentativo) e art. 423 (incendio) evocati per la qualificazione del fatto come tentato incendio. La Corte territoriale ha ritenuto provati gli elementi che consentivano tale qualificazione; la Cassazione ha ritenuto che contestare tale valutazione probatoria configurava motivo non ammesso.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda l'apprezzamento della prova. La Corte ha rilevato che l'invocazione dell'art. 192 dal ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, il che non è consentito in sede di legittimità.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente per lamentare vizi di motivazione dell'appello; la Cassazione ha ritenuto che le doglianze ricomprendessero una mera richiesta di revisione della valutazione probatoria e quindi non costituissero motivo di legittimità valido.

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede le materie di ricorso invalidanti e limita l'oggetto del controllo di legittimità: la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso fondato su problematiche inerenti la valutazione dei fatti e delle prove.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone)

    Principio richiamato secondo cui la Corte di Cassazione non può procedere a una nuova valutazione degli elementi di fatto e della prova, riservata al giudice di merito; il ricorso che propone una diversa valutazione probatoria è inammissibile.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a rinnovare la valutazione delle prove: i motivi che mirano a ottenere una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
  • I ricorsi per cassazione devono sollevare questioni di diritto o vizi di legittimità formalmente configurabili; il semplice dissenso sulla valutazione probatoria non è sufficiente.
  • L'art. 606, comma 3 c.p.p. delimita le materie ammissibili in cassazione: contestazioni basate su fatto/prova rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese.
  • Se si vuol impugnare la qualificazione giuridica di una condotta, bisogna dimostrare l'errore di diritto autonomamente rispetto alla valutazione dei fatti; altrimenti la questione ricade nel merito e non in Cassazione.
  • Esito pratico: ricorso inammissibile comporta conferma della pronuncia impugnata (salvo annullamento per motivi di diritto adeguatamente prospettati), condanna alle spese e possibile ammenda.

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