Sentenza n. 1452/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento del decreto direttoriale -OMISSIS-, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia nei conservatori di musica relativo a un posto nel Settore Artistico Disciplinare CODI/13 - Flauto, nella parte in cui è stata nominata vincitrice la Sig.ra -OMISSIS- al posto della ricorrente; ove occorra, del decreto direttoriale -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico per titoli ed esami della graduatoria provvisoria di merito e l’elenco dei candidati idonei; del decreto direttoriale di costituzione/nomina della Commissione prot. n. -OMISSIS-; dei criteri stabiliti con il verbale n. -OMISSIS-; del verbale di sorteggio dei componenti esterni della Commissione prot. n. -OMISSIS-; di tutti i verbali della Commissione e, in particolare, dei verbali nn. -OMISSIS-; del verbale di sorteggio dell’ordine di esecuzione dei candidati ammessi alle prove prot. n. -OMISSIS-, ove applicato e/o interpretato in senso sfavorevole alla ricorrente e/o nella parte in cui non sono stati applicati i criteri predeterminati e/o gli stessi sono stati utilizzati in maniera difforme da quanto statuito nel verbale n. -OMISSIS-; di tutti gli atti conseguenziali, compresa la presa di servizio della controinteressata, ove già disposta e/o avvenuta; in via subordinata, per l’annullamento dell’intera procedura concorsuale, sulla base dei motivi dedotti in ricorso ai nn. 3, 4 e 5; di tutti gli atti prodromici, connessi e conseguenziali, ivi compresi quelli di cui si sconosce il contenuto giacché mai comunicati, notificati alla ricorrente e/o non pubblicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito e nomina della vincitrice nel concorso pubblico per un posto di docente di prima fascia nel settore Flauto, oltre agli atti della procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificata seconda con 73 punti contro gli 81 attribuiti alla controinteressata, ha dedotto: violazione dell’art. 8, comma 8, del bando ed eccesso di potere per erronea valutazione dei titoli artistici, lamentando la sopravvalutazione delle attività concertistiche internazionali della vincitrice e la sottovalutazione dei propri titoli nazionali e pubblicistici; violazione del d.m. n. 180/2023, del bando e dei criteri fissati dalla commissione nella valutazione delle prove didattico-pratiche, contestando i punteggi ottenuti, il divieto di utilizzare slides e pubblicazioni, il rinvio delle valutazioni dopo la pausa pranzo e l’assenza dei voti individuali dei commissari e delle schede di valutazione; violazione dell’art. 35-ter, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001 per omessa pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento; violazione dell’art. 271 d.lgs. n. 297/1994 per asserita carenza dei requisiti di anzianità in capo a un componente esterno della commissione; violazione dell’art. 4, comma 1, lett. t), d.m. n. 180/2023, dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994, della l.r. n. 7/2019, della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., poiché i commissari avrebbero conosciuto i nominativi dei candidati prima della predeterminazione dei criteri di valutazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse: i titoli di entrambe le candidate avevano superato il massimo di 30 punti previsto dal bando ed erano stati ricondotti a tale limite; pertanto, anche azzerando i punti per i titoli artistici della vincitrice, il punteggio complessivo dei titoli non sarebbe diminuito, e la ricorrente non aveva censurato altri elementi idonei a portare la vincitrice sotto la soglia massima. Il secondo motivo è stato rigettato. La valutazione delle prove era coerente con i giudizi analitici verbalizzati e con le fasce di punteggio predeterminate: per il primo ambito la prova evidenziava competenze sufficienti, ma non ampie conoscenze tali da giustificare la fascia superiore; per il secondo ambito la ricorrente non aveva formulato specifiche censure di irragionevolezza della valutazione tecnica, limitandosi ad aspirare a un punteggio maggiore. Il divieto di utilizzare slides e altro materiale non era illegittimo in assenza di diversa previsione del bando, ove gli ausili non fossero stati ammessi per gli altri candidati o fossero tecnicamente indispensabili. Il rinvio delle valutazioni dopo la pausa pranzo era irrilevante ai fini della validità della prova. L’omessa indicazione dei voti dei singoli commissari non incideva sulla legittimità della valutazione, trattandosi di organo collegiale che esprime un giudizio unitario; inoltre, risultava espresso per ciascuna candidata un giudizio analitico sul profilo professionale e non era stato indicato alcun concreto pregiudizio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il concorrente che abbia partecipato regolarmente alla procedura non ha interesse a contestare la mancata pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva impugnato tempestivamente il bando nella parte relativa ai requisiti soggettivi dei commissari, fissati in conformità al d.m. n. 180/2023. L’ultimo motivo è stato rigettato: le dichiarazioni dei commissari riguardavano l’assenza di cause soggettive ostative previste dagli artt. 35 e 35-bis d.lgs. n. 165/2001, non la conoscenza dei rapporti con i candidati. In ogni caso, la violazione dell’obbligo dichiarativo non comporta automaticamente l’invalidità della procedura se non è dimostrata un’effettiva situazione di incompatibilità, non provata nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e per il resto rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 8, comma 8, del bando
La censura sulla valutazione dei titoli è inammissibile quando, per effetto del limite massimo previsto dalla lex specialis, anche la riduzione o l’azzeramento di una componente del punteggio non potrebbe modificare il risultato utile della graduatoria.
d.m. n. 180/2023
I criteri e i requisiti previsti dal decreto, recepiti dalla procedura concorsuale, rilevano nella valutazione delle prove e nella disciplina dei requisiti dei commissari.
art. 35-ter, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001
La mancata pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento non è contestabile dal concorrente che abbia comunque partecipato regolarmente alla procedura, per difetto di interesse.
art. 271 d.lgs. n. 297/1994
La contestazione dei requisiti soggettivi di un commissario è inammissibile se il candidato non ha impugnato la clausola del bando che li disciplina.
art. 12 d.P.R. n. 487/1994
L’omissione o irregolarità delle dichiarazioni dei commissari non determina automaticamente l’invalidità della procedura, in assenza della prova di un’effettiva incompatibilità.
art. 11, comma 1, d.P.R. n. 487/1994
La violazione dell’obbligo dichiarativo dei componenti della commissione assume rilievo invalidante solo se accompagnata dall’esistenza concreta di una situazione di incompatibilità.
artt. 35 e 35-bis d.lgs. n. 165/2001
Le dichiarazioni dei commissari riguardano specifiche condizioni soggettive ostative, tra cui condanne per determinati reati e ricoprimento di cariche politiche o sindacali; non provano, da sole, la conoscenza dei candidati o l’incompatibilità con essi.
art. 4, comma 1, d.m. n. 180/2016
la valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo
L’obbligo di formulare un giudizio analitico risulta soddisfatto quando dagli atti emerge una valutazione riferita a ciascuna candidata; l’eventuale omissione deve comunque essere accompagnata dall’indicazione di un concreto pregiudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, una censura sul punteggio è inammissibile per difetto di interesse quando, anche nell’ipotesi più favorevole al ricorrente, il punteggio dell’avversario resterebbe comunque pari o superiore al limite massimo o alla soglia rilevante prevista dalla lex specialis, senza possibilità di modificare l’esito della graduatoria.
- Il sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice richiede la deduzione di specifici profili di irragionevolezza, illogicità, travisamento o incoerenza tra giudizio e criteri predeterminati; la mera aspirazione a un punteggio superiore non è sufficiente.
- La commissione esaminatrice, quale organo collegiale, esprime una valutazione unitaria: in assenza di una specifica previsione della lex specialis, la mancata indicazione dei voti o degli apprezzamenti individuali dei singoli commissari non determina l’illegittimità del giudizio collegiale.
- Il concorrente che abbia partecipato regolarmente a una procedura concorsuale non ha interesse a impugnare la mancata pubblicazione del bando su un ulteriore canale di pubblicità, quando tale omissione non abbia impedito la partecipazione alla procedura.
- La contestazione dei requisiti di nomina dei commissari deve essere proposta tempestivamente contro la clausola del bando che disciplina tali requisiti; la mancata impugnazione della clausola rende inammissima la successiva censura rivolta alla nomina del singolo commissario.
- La violazione dell’obbligo dei commissari di rendere dichiarazioni su cause di incompatibilità non comporta automaticamente l’invalidità della procedura concorsuale: è necessario dimostrare l’effettiva esistenza di una situazione concreta di incompatibilità o di condizionamento.
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