Ordinanza n. 1331/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare - del decreto di irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente tramite assicurata postale n. -OMISSIS- del 27 febbraio 2023, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 29 marzo 2025 e notificato in data 16 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di irricevibilità della domanda di permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura ha dichiarato irricevibile la domanda di permesso di soggiorno presentata tramite assicurata postale. Nella precedente fase cautelare il TAR aveva disposto il riesame della posizione dell'interessato, ma l'amministrazione non vi ha ottemperato. Ai fini della decisione sulla domanda cautelare, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati su tre circostanze: l'eventuale impugnazione e l'esito del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per minore età; l'eventuale adozione di un ordine di espulsione conseguente alla revoca; l'eventuale rilascio di un nuovo permesso di soggiorno dopo il parere della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né quella cautelare nel merito. Ha disposto incombenti istruttori, assegnando alle parti un termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare chiarimenti documentati sulle circostanze indicate. Ha confermato interinalmente la sospensione cautelare del provvedimento impugnato già concessa con la precedente ordinanza e ha rinviato il prosieguo della fase cautelare alla camera di consiglio del 25 novembre 2026. Le spese della presente fase processuale sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati quali disposizioni relative ai poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente per tutelarne i diritti o la dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, per giustificare la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su una domanda cautelare, emergano circostanze di fatto rilevanti e non adeguatamente documentate, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori e assegnare alle parti un termine per depositare chiarimenti documentati.
- La conferma interinale della sospensione cautelare già concessa è compatibile con il rinvio della decisione cautelare quando il giudice necessiti di acquisire ulteriori elementi istruttori sulla posizione sostanziale dell'interessato.
- L'eventuale mancata ottemperanza dell'amministrazione a un precedente ordine giudiziale di riesame costituisce un elemento rilevante nella gestione della fase cautelare, ma non determina, in assenza di ulteriori accertamenti, la definizione nel merito della controversia.
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