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Sentenza

Sentenza n. 1612/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto prot. -OMISSIS-, emesso in data 28 novembre 2024 e notificato tramite servizio telematico “send” il 17 febbraio 2025, con il quale il Ministro dell'Interno rigettava l’istanza di concessione di cittadinanza italiana ex art 9 c. 1 lett. f) L. 91/92 proposta dall’odierno ricorrente, nonché di ogni altro atto consequenziale, presupposto e connesso

Giustizia amministrativa202504838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di concessione della cittadinanza italiana per mancanza del requisito reddituale e per la presenza di elementi di controindicazione penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza italiana proposta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere per violazione degli artt. 3 e 18, comma 2, della legge n. 241/1990, insufficienza, genericità ed erroneità della motivazione, difetto di istruttoria con sviamento, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Il diniego era fondato su due autonome ragioni ostative: la mancanza di adeguati redditi e di prova del regolare adempimento degli obblighi fiscali, nonché l'emersione di vicende penali relative a contraffazione del permesso o carta di soggiorno, tentata falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, ricettazione, truffa e falsi in genere. Quanto al requisito reddituale, l'Amministrazione aveva rilevato, tramite il sistema Punto Fisco, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per le annualità 2017-2019 e la presentazione della dichiarazione relativa al 2022 soltanto il 30 agosto 2024, dopo la comunicazione del preavviso di rigetto. Il ricorrente, nelle osservazioni procedimentali, aveva prodotto documentazione relativa ai redditi 2021-2023, senza fornire chiarimenti o documentazione sugli anni 2017-2019; in giudizio aveva depositato copie dei Modelli PF 2017-2019 prive della data e del numero di protocollo di trasmissione e senza attestazione di ricezione. Ha contestato, inoltre, la rilevanza e la valutazione delle vicende penali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un'ampia discrezionalità amministrativa e un giudizio prognostico sull'inserimento dell'istante nella comunità nazionale, avuto riguardo alla buona condotta, all'integrazione sociale, alla sicurezza e all'autosufficienza economica. Il requisito reddituale comprende la disponibilità di mezzi adeguati, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la capacità di concorrere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La valutazione deve considerare sia i redditi maturati al momento della domanda sia la loro conservazione fino al giuramento; pur non essendo prevista una soglia legislativa minima, l'Amministrazione può utilizzare parametri idonei a verificare l'autosufficienza economica. Nel caso concreto, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi 2017-2019 e la tardiva presentazione della dichiarazione 2022 giustificavano la valutazione negativa. Gravava sul richiedente l'onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti, non potendo l'obbligo istruttorio dell'Amministrazione estendersi a fatti e documenti nella disponibilità dell'interessato e non allegati nel procedimento. La documentazione prodotta solo in giudizio non era idonea a smentire le risultanze delle banche dati fiscali, poiché priva di elementi comprovanti la data e l'effettiva trasmissione delle dichiarazioni. Il Collegio ha ritenuto sufficiente la legittimità della ragione reddituale, trattandosi di provvedimento plurimotivato, e ha quindi omesso l'esame delle contestazioni relative ai precedenti penali, in applicazione della prova di resistenza. Ha inoltre rilevato che il diniego non impedisce la riproposizione dell'istanza dopo un anno e non determina, secondo la sentenza, un'interferenza sproporzionata nella vita privata e familiare. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è rimessa a una valutazione amministrativa discrezionale sull'inserimento dell'istante nella comunità nazionale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta carenza e genericità della motivazione; la censura è stata respinta.

  • art. 18, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 3 l. 241/1990; la relativa censura è stata respinta.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto ha consentito al richiedente di presentare osservazioni; il giudice ha rilevato che tali osservazioni non avevano superato le criticità reddituali.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per ottenere lo status di cittadino grava sul richiedente.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993

    Il requisito reddituale deve essere mantenuto fino al momento del giuramento.

  • art. 1, comma 4, d.P.R. 362/1994

    Richiamato quale base del decreto ministeriale che prescrive la dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio ai fini della verifica reddituale.

  • art. 3 d.l. 382/1989

    Il parametro reddituale utilizzato dall'Amministrazione è ricavato dalla disciplina dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per titolari di pensione di vecchiaia.

  • art. 8 CEDU

    Il diniego di cittadinanza, essendo temporaneo e non impedendo la permanenza in Italia, non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare.

  • art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici

    Richiamato insieme all'art. 8 CEDU in relazione alla dedotta interferenza nella vita privata e familiare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce esercizio di un potere ampiamente discrezionale, che richiede una valutazione prognostica complessiva sull'effettivo e stabile inserimento dell'istante nella comunità nazionale, comprendente buona condotta, integrazione sociale, rispetto dei valori di convivenza, sicurezza e autosufficienza economica.
  • Il requisito reddituale per la naturalizzazione comprende non solo la disponibilità di mezzi economici adeguati, ma anche il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la capacità di concorrere, attraverso il prelievo fiscale, ai doveri di solidarietà economica e sociale. Tale requisito deve sussistere al momento della domanda e conservarsi sino al giuramento.
  • In assenza di una soglia legislativa minima, l'Amministrazione può individuare parametri oggettivi per verificare l'autosufficienza economica del richiedente, purché idonei a garantire la capacità di mantenere sé e la famiglia senza gravare sulla collettività e di contribuire al finanziamento dei servizi pubblici essenziali.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza grava sul richiedente l'onere di dimostrare i requisiti necessari. Il dovere di istruttoria dell'Amministrazione non impone di acquisire autonomamente fatti e documenti nella disponibilità dell'interessato che non siano stati allegati o prodotti nel procedimento.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più autonome ragioni giustificatrici, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento e comporta il rigetto del ricorso, rendendo superfluo l'esame delle ulteriori censure relative alle altre motivazioni.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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