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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8785/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli imputati hanno proposto dichiarazione di ricusazione avverso i due giudici del collegio sostenendo che gli stessi avevano già espresso valutazioni sull'attendibilità di collaboratori di giustizia (in particolare Felice Mutone e Carmine Amoruso) in altro procedimento, valutazioni rilevanti anche nel processo in cui i ricorrenti sono chiamati in causa. Si lamentava dunque un pregiudizio o apparenza di parzialità. Inoltre il ricorrente Giannino deduceva la violazione del diritto di intervento e del contraddittorio nella camera di consiglio: non gli sarebbe stata notificata la fissazione della camera di consiglio per la decisione sulla ricusazione e quindi non gli sarebbe stata riconosciuta la facoltà di partecipare e contraddire, con riferimento agli artt. 41, 127 e 178 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, in via pregiudiziale e assorbente, il ricorso di Ersilio Giannino (a cui si sono poi associati gli altri ricorrenti) per violazione del contraddittorio: ha ritenuto che le parti che pur non avendo proposto la ricusazione abbiano interesse a intervenire nella relativa udienza camerale e che la mancata instaurazione del contraddittorio con tutti gli aventi diritto costituisce vizio tale da determinare l'annullamento dell'ordinanza. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Napoli che dovrà, previa instaurazione del contraddittorio con tutti gli aventi diritto, rinnovare la trattazione dell'istanza di ricusazione.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen. (lett. b)

    Norma richiamata nei motivi di ricorso relativa ai casi di ricusazione; nel testo la Corte valuta la rilevanza delle dichiarazioni pregresse sulla questione della imparzialità ma sottolinea che la verifica necessita del contraddittorio con tutti gli interessati

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'esame di un collaboratore; i ricorrenti avevano denunciato che il rigetto di tale richiesta da parte del collegio, parzialmente composto dai giudici ricusati, costituiva elemento probatorio del pregiudizio

  • art. 36 cod. proc. pen.

    Richiamata nella motivazione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti in rapporto alla disciplina dell'incompatibilità del giudice; la Corte non ha risolto la questione di costituzionalità ma ha posto rilievo sull'importanza del contraddittorio nell'accertamento dell'imparzialità

  • art. 41 cod. proc. pen. (comma 3)

    Norma che riconosce diritti di intervento a chi abbia interesse nella dichiarazione di ricusazione; la Corte ha ritenuto che la mancata ammissione/avviso agli aventi diritto integra vizio procedurale

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma sul contraddittorio e sulle facoltà processuali degli interessati; invocata per sostenere il diritto dei coimputati ad essere parte del procedimento di verifica dell'imparzialità

  • art. 178 cod. proc. pen. (lett. c)

    Richiamata in relazione alla partecipazione e rappresentanza nelle fasi processuali: la Corte ha sottolineato l'esigenza di garantire il contraddittorio

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. 1 n. 8212/2010; Sez. U n. 13626/2010; Sez. U n. 37207/2020)

    Le pronunce sono richiamate per affermare che le questioni di imparzialità hanno valenza costituzionale, sono estensibili a tutti i coimputati e che, in presenza di questioni oggettive di imparzialità, occorre garantire il pieno contraddittorio

Massime di principio

  • La valutazione preventiva dell'attendibilità di un dichiarante svolta dal medesimo giudice in altro procedimento non esclude automaticamente la possibilità che lo stesso giudice partecipi a un nuovo giudizio; tuttavia tale circostanza deve essere valutata attraverso un corretto contraddittorio con tutti gli interessati per accertare se sussista un'effettiva apparenza di pregiudizio
  • Tutti i coimputati o le parti che abbiano un interesse concreto alla verifica dell'imparzialità del giudice hanno diritto di intervenire nella camera di consiglio che decide sulla ricusazione, anche se non sono stati loro a proporre la domanda
  • La mancata notifica o l'esclusione dal contraddittorio degli interessati nella procedura di ricusazione configura vizio procedurale rilevante che può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato e la rinnovazione della decisione
  • Le questioni di imparzialità sono di natura oggettiva e costituzionale: la Corte deve applicare i principi delle Sezioni Unite che estendono la tutela a tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati dalla eventuale parzialità
  • In situazioni analoghe è opportuno che il giudice che riceve la domanda di ricusazione valuti preliminarmente l'ammissibilità e notifichi l'udienza a tutte le parti interessate, garantendo così il pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio

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