Cassazione Penale, Sentenza n. 8785/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati hanno proposto dichiarazione di ricusazione avverso i due giudici del collegio sostenendo che gli stessi avevano già espresso valutazioni sull'attendibilità di collaboratori di giustizia (in particolare Felice Mutone e Carmine Amoruso) in altro procedimento, valutazioni rilevanti anche nel processo in cui i ricorrenti sono chiamati in causa. Si lamentava dunque un pregiudizio o apparenza di parzialità. Inoltre il ricorrente Giannino deduceva la violazione del diritto di intervento e del contraddittorio nella camera di consiglio: non gli sarebbe stata notificata la fissazione della camera di consiglio per la decisione sulla ricusazione e quindi non gli sarebbe stata riconosciuta la facoltà di partecipare e contraddire, con riferimento agli artt. 41, 127 e 178 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, in via pregiudiziale e assorbente, il ricorso di Ersilio Giannino (a cui si sono poi associati gli altri ricorrenti) per violazione del contraddittorio: ha ritenuto che le parti che pur non avendo proposto la ricusazione abbiano interesse a intervenire nella relativa udienza camerale e che la mancata instaurazione del contraddittorio con tutti gli aventi diritto costituisce vizio tale da determinare l'annullamento dell'ordinanza. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Napoli che dovrà, previa instaurazione del contraddittorio con tutti gli aventi diritto, rinnovare la trattazione dell'istanza di ricusazione.
Norme richiamate
art. 37 cod. proc. pen. (lett. b)
Norma richiamata nei motivi di ricorso relativa ai casi di ricusazione; nel testo la Corte valuta la rilevanza delle dichiarazioni pregresse sulla questione della imparzialità ma sottolinea che la verifica necessita del contraddittorio con tutti gli interessati
art. 603 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'esame di un collaboratore; i ricorrenti avevano denunciato che il rigetto di tale richiesta da parte del collegio, parzialmente composto dai giudici ricusati, costituiva elemento probatorio del pregiudizio
art. 36 cod. proc. pen.
Richiamata nella motivazione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti in rapporto alla disciplina dell'incompatibilità del giudice; la Corte non ha risolto la questione di costituzionalità ma ha posto rilievo sull'importanza del contraddittorio nell'accertamento dell'imparzialità
art. 41 cod. proc. pen. (comma 3)
Norma che riconosce diritti di intervento a chi abbia interesse nella dichiarazione di ricusazione; la Corte ha ritenuto che la mancata ammissione/avviso agli aventi diritto integra vizio procedurale
art. 127 cod. proc. pen.
Norma sul contraddittorio e sulle facoltà processuali degli interessati; invocata per sostenere il diritto dei coimputati ad essere parte del procedimento di verifica dell'imparzialità
art. 178 cod. proc. pen. (lett. c)
Richiamata in relazione alla partecipazione e rappresentanza nelle fasi processuali: la Corte ha sottolineato l'esigenza di garantire il contraddittorio
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. 1 n. 8212/2010; Sez. U n. 13626/2010; Sez. U n. 37207/2020)
Le pronunce sono richiamate per affermare che le questioni di imparzialità hanno valenza costituzionale, sono estensibili a tutti i coimputati e che, in presenza di questioni oggettive di imparzialità, occorre garantire il pieno contraddittorio
Massime di principio
- La valutazione preventiva dell'attendibilità di un dichiarante svolta dal medesimo giudice in altro procedimento non esclude automaticamente la possibilità che lo stesso giudice partecipi a un nuovo giudizio; tuttavia tale circostanza deve essere valutata attraverso un corretto contraddittorio con tutti gli interessati per accertare se sussista un'effettiva apparenza di pregiudizio
- Tutti i coimputati o le parti che abbiano un interesse concreto alla verifica dell'imparzialità del giudice hanno diritto di intervenire nella camera di consiglio che decide sulla ricusazione, anche se non sono stati loro a proporre la domanda
- La mancata notifica o l'esclusione dal contraddittorio degli interessati nella procedura di ricusazione configura vizio procedurale rilevante che può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato e la rinnovazione della decisione
- Le questioni di imparzialità sono di natura oggettiva e costituzionale: la Corte deve applicare i principi delle Sezioni Unite che estendono la tutela a tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati dalla eventuale parzialità
- In situazioni analoghe è opportuno che il giudice che riceve la domanda di ricusazione valuti preliminarmente l'ammissibilità e notifichi l'udienza a tutte le parti interessate, garantendo così il pieno esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8734/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8735/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8736/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8737/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8738/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8739/2023 del 01/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →