Cassazione Civile, Ordinanza n. 12520/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso dell'eccedenza IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sull'indennità percepita a titolo di incentivo all'esodo, corrisposta in occasione della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con ENEL s.p.a. avvenuta nel 2007. Sosteneva che tale cessazione fosse riconducibile a un piano di esodo adottato in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 36 della l. n. 248/2006, e che quindi la tassazione dovesse essere ricalcolata secondo il regime invocato. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: (1) violazione dell'art. 36 l. n. 248/2006, per non avere la CTR sussunto la fattispecie nel piano di esodo predisposto da ENEL nel 1999 e nel 2002, poi prorogato; (2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel documento di proroga del piano di incentivo all'esodo per il periodo dicembre 2006-dicembre 2011; (3) omesso esame di un fatto decisivo, desunto dalla dicitura apposta nel prospetto paga ('prg.acc.indiv inc.esodo'), asseritamente indicativa dell'applicazione dell'esodo incentivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché diretto non a denunciare un errore di diritto nella sussunzione, ma a sollecitare una rivalutazione del fatto: la CTR aveva infatti escluso la prova della data certa dei piani di esodo e del collegamento tra quei piani e la risoluzione del singolo rapporto avvenuta nel settembre 2007. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il ricorrente non aveva indicato in quale fase processuale il documento fosse stato prodotto, né come fosse stato specificamente collegato alla cessazione del rapporto; in ogni caso si trattava di una mera comunicazione al personale, ritenuta insufficiente a dimostrare un piano di esodo con data certa. Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato, perché le indicazioni presenti nel prospetto paga erano incomplete e non decisive rispetto al requisito ritenuto essenziale dalla CTR: l'esistenza di un atto di data certa anteriore al luglio 2006 costituente il piano di esodo e il nesso con la singola risoluzione anticipata del rapporto. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36, l. n. 248/2006
La parte che invoca il regime agevolato deve dimostrare che la propria risoluzione anticipata del rapporto sia riconducibile a un piano di esodo certo e anteriore alla data rilevante; in mancanza di tale prova non opera la sussunzione nella norma invocata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito ha escluso la prova dei presupposti fattuali di una disciplina agevolativa, il motivo di ricorso che mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio è inammissibile, perché non denuncia un errore di diritto ma censura l'accertamento di fatto.
- Per invocare un trattamento fiscale favorevole collegato a piani di esodo o analoghi atti collettivi, non è sufficiente allegare la mera esistenza di iniziative aziendali generiche o di comunicazioni interne: occorre provare l'esistenza di un atto con data certa e il collegamento concreto tra quel piano e la specifica cessazione del rapporto.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il ricorrente non indica specificamente dove e quando il fatto o il documento sia stato dedotto e prodotto nel processo, né quando il documento richiamato, per il suo contenuto, sia comunque ritenuto insufficiente a dimostrare il presupposto decisivo richiesto dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità, elementi documentali vaghi o incompleti, come annotazioni in busta paga prive di un chiaro valore dimostrativo, non possono sovvertire l'accertamento di merito sulla mancanza dei presupposti di fatto richiesti dalla norma applicabile.
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