Cassazione Penale, Ordinanza n. 00732/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua e immune da vizi logici, osservando che la censura si risolveva in una rivalutazione del merito preclusa nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione personale applicata ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011, con pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto. Nel ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto un unico motivo, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti: avrebbe dovuto ritenersi che fosse ancora nei termini per indicare la propria dimora e che, quindi, non potesse essere contestato il fatto di non essere stato reperito nell'abitazione corrispondente alla residenza anagrafica, poiché l'assetto degli obblighi da osservare non sarebbe stato ancora definitivamente stabilito. La Corte rileva che tali deduzioni ripropongono argomenti di merito alternativi e non consentiti in sede di legittimità, mentre risulta accertato che al momento della notifica l'imputato dimorava e risultava residente nel luogo in cui era stato ricercato per la consegna del provvedimento applicativo, immediatamente esecutivo, e che fino allo spirare del termine per le comunicazioni prescritte egli doveva comunque osservare gli obblighi facendo riferimento a quel luogo.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011
Norma sanzionatoria della violazione degli obblighi inerenti alle misure di prevenzione personali; nel caso concreto è stata ritenuta integrata la condotta di inosservanza degli obblighi imposti dal provvedimento applicativo, immediatamente esecutivo.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio o dei fatti accertati dai giudici di merito, quando la censura si risolva in una mera contrapposizione di lettura degli elementi di causa.
- La violazione degli obblighi connessi a un provvedimento applicativo di misura di prevenzione può essere integrata anche quando il soggetto, al momento della notifica, sia già rintracciabile nel luogo in cui ha dimora o residenza e il provvedimento abbia natura immediatamente esecutiva.
- Nel valutare la correttezza della motivazione, la Corte di cassazione verifica la congruità logica e la coerenza con le risultanze processuali, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via conseguenziale, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, ove non ricorrano cause di esonero.
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