Sentenza n. 2133/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2526/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accertamento di conformità e sanatoria edilizia relativo a un’area attrezzata per la vendita di prodotti ortofrutticoli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante impugnava la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di sanatoria edilizia. Le opere consistevano, tra l’altro, in manufatti, tettoia, baracca, servizio igienico, pavimentazioni, arredi e strutture funzionali all’attività commerciale, ritenuti stabilmente ancorati al suolo e destinati a esigenze non temporanee. Con il primo motivo l’appellante deduceva la violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e del principio della doppia conformità, sostenendo che il Comune avesse considerato soltanto il PGT vigente al momento del diniego, senza esaminare la disciplina urbanistica applicabile al momento della realizzazione delle opere; lamentava inoltre un’integrazione postuma della motivazione da parte del TAR mediante le difese comunali. Con il secondo motivo contestava l’affermazione del mancato consolidamento dei titoli edilizi, deducendo l’erronea valutazione della DIA e della SCIA presentate e dei relativi effetti, nonché la violazione dell’art. 64 c.p.a. e della normativa regionale. Con il terzo motivo denunciava illogicità e carenza di motivazione, per il richiamo a precedenti ordinanze cautelari riguardanti l’ordine di demolizione e per l’omessa valutazione della richiesta di avvio di una procedura negoziata formulata con l’istanza di sanatoria, invocando i principi di buon andamento, correttezza e leale collaborazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto palesemente infondato il primo motivo, osservando che la sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 richiede la doppia conformità dell’intervento sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda. Poiché l’appellante non contestava efficacemente la non conformità delle opere alla disciplina vigente al momento della richiesta di sanatoria, non era necessario esaminare la loro eventuale conformità alla disciplina anteriore. Il giudice ha inoltre rilevato che il provvedimento era plurimotivato e che la sua legittimità poteva reggersi anche su una sola motivazione autonomamente sufficiente. Gli ulteriori motivi d’appello non sono stati esaminati, perché dall’eventuale loro accoglimento l’appellante non avrebbe tratto alcuna utilità concreta: il diniego, quale atto vincolato, avrebbe comunque dovuto essere nuovamente adottato. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La sanatoria richiede la doppia conformità dell’abuso alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
La non conformità dell’intervento alla disciplina vigente al momento della domanda è sufficiente a escludere l’accertamento di conformità, rendendo inutile verificare l’eventuale conformità alla disciplina precedente.
art. 64 c.p.a.
Richiamato dall’appellante in relazione all’accertamento dei fatti e alla valutazione della documentazione sui titoli edilizi; il motivo non è stato esaminato nel merito per carenza di utilità concreta.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dall’appellante in relazione ai principi di buon andamento, correttezza e leale collaborazione; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato dall’appellante in relazione agli obblighi procedimentali dell’amministrazione; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 11 l. 241/1990
Il TAR, la cui decisione è stata confermata, aveva escluso che accordi procedimentali potessero imporre o consentire la sanatoria di abusi edilizi.
art. 88 c.p.a.
Richiamato dall’appellante in relazione alla dedotta integrazione postuma della motivazione; il motivo è stato superato dalla rilevata sufficienza autonoma del diniego.
Massime di principio
- L’accertamento di conformità edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001 è subordinato alla doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; la non conformità in uno dei due momenti impedisce il rilascio della sanatoria.
- Quando la non conformità dell’intervento alla disciplina vigente al momento della domanda di sanatoria è pacifica o non efficacemente contestata, è inutile accertare l’eventuale conformità dell’opera alla disciplina vigente al momento della sua realizzazione.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità dell’atto può essere mantenuta da una sola motivazione autonomamente idonea a sorreggerlo; le ulteriori censure diventano prive di utilità se il loro eventuale accoglimento non potrebbe modificare l’esito sostanziale del procedimento.
- Quando il diniego di sanatoria edilizia è vincolato dalla mancanza della doppia conformità, l’annullamento per vizi meramente formali non assicura al ricorrente alcuna utilità concreta, poiché l’amministrazione dovrebbe comunque rinnovare il diniego sulla base del medesimo presupposto sostanziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →