Cassazione Penale, Sentenza n. 10481/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso si articolava in tre motivi: (1) vizi di motivazione nella ricostruzione del sinistro e mancata valutazione di una possibile concause colpose di terzi (l'imputato sostiene di avere sorpassato un veicolo andante lentamente e di non avere visto il motociclo arrivare a fari spenti; si censura l'eccessiva fiducia nella consulenza tecnica che non avrebbe accertato le velocità); (2) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., per non aver valutato fattori esterni concausali; (3) violazione dell'art. 606 c.1 lett. d) c.p.p. per non aver assunto una prova decisiva: l'omessa escussione del passeggero Abreu Barbosa Neto, la cui audizione era stata richiesta per il giudizio abbreviato condizionato (istanza respinta in primo grado; poi l'imputato optò per abbreviato 'secco' e la Corte d'appello rifiutò la rinnovazione istruttoria in appello).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi non superano il vaglio di ammissibilità. In particolare, il terzo motivo è infondato perché l'imputato, dopo il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, ha scelto il rito abbreviato 'secco' e pertanto non può contestare a questa sede la mancata ammissione della prova (è preclusa la censura del provvedimento di rigetto). La Corte d'appello aveva correttamente valutato che l'esame del passeggero non era "assolutamente necessario" ai sensi dell'art. 603 c.3 c.p.p. Quanto agli altri motivi, la Cassazione ha ritenuto che non sia consentito rileggere i fatti diversi da quelli accertati dal giudice del merito; le conclusioni di fatto della Corte d'appello (invasione di corsia in curva a visibilità limitata, perdita di controllo e ribaltamento, tracce di scarrocciamento) sono motivate e coerenti con la consulenza tecnica, le testimonianze e le riprese video. La richiesta di applicare l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, è generica e non era stata chiaramente dedotta in sede di appello. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581 c.1-quater cod. proc. pen.
Riferimento formale alla procura speciale conferita al difensore per proporre ricorso; utilizzato per dire che il ricorso era munito di mandato conforme.
art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n.271
Limita la riproduzione dei motivi nel testo della decisione della Cassazione alla misura necessaria per la decisione; richiamato per spiegare la sintetizzazione dei motivi nella sentenza.
art. 606 c.1 lett. d) cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di cassazione per violazione delle norme sul procedimento; invocata dalla difesa con riferimento alla mancata assunzione di prova decisiva (escussione del passeggero). La Corte ha esaminato e ritenuto il motivo manifestamente infondato per l'alternativa procedurale seguita dall'imputato.
art. 603 c.3 cod. proc. pen.
Stabilisce la possibilità per la Corte d'appello di disporre d'ufficio integrazione istruttoria solo se la prova richiesta è assolutamente necessaria; la Corte ha ritenuto che l'esame del passeggero non avesse i requisiti di necessità/decisività.
art. 438 c.6 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio che l'opzione per un rito senza integrazione probatoria equivale al mancato rinnovo 'in limine litis' della richiesta: chi sceglie l'abbreviato 'secco' non può poi impugnare il rigetto della richiesta condizionata.
art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
comma 2: "Il conducente debba sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile"; comma 3: obbligo di "regolare la velocità" nei tratti a visibilità limitata e nelle curve; comma 4 richiede riduzione della velocità e, se occorre, fermarsi quando è difficile incrociare altri veicoli.
La Corte ha ritenuto che la violazione di questi obblighi (mancato controllo del veicolo e velocità non adeguata a curva a visibilità limitata) concorra a fondare la responsabilità penale del conducente che invade la corsia opposta per sorpasso rischioso.
art. 148 comma 10 cod. strada
"è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità"
Richiama il divieto di sorpasso in curva/luoghi di scarsa visibilità; la Corte ha ritenuto che anche se l'imputato avesse sorpassato per un veicolo lento, il sorpasso in curva è vietato e non esclude la sua responsabilità.
art. 589-bis cod. pen. (comma 6 e comma 7)
Norma sulla responsabilità per lesioni stradali gravi e gravissime; la Corte ha confermato l'affermazione della responsabilità ai sensi dell'art. 589-bis (comma 6 citato nella sentenza) e ha ritenuto non provata né adeguatamente dedotta l'ipotesi di attenuante speciale di cui al comma 7.
art. 589-ter cod. pen.
Norma sulla pena per chi cagiona la morte con violazione norme della circolazione; citata in relazione alla qualificazione del fatto e alla quantificazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente l'imposizione di somme alla Cassa delle Ammende per ricorsi infondati o inammissibili; applicata per disporre il versamento di euro 3.000,00 in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
Massime di principio
- Chi, dopo il rigetto di una richiesta di rito abbreviato condizionato (subordinato a integrazione probatoria), opta per il rito abbreviato 'secco' perde la possibilità di contestare in sede di impugnazione la mancata ammissione delle prove che erano state richieste per il rito condizionato.
- Per ottenere l'integrazione istruttoria nel rito abbreviato condizionato o in appello è necessario dimostrare che la prova richiesta sia nuova e decisiva: deve emergere un'incompletezza probatoria e una prognosi oggettiva di utilità decisiva dell'escussione.
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti o delle valutazioni probatorie compiute dal giudice del merito; il controllo riguarda la legittimità e la motivazione della decisione, non un diverso apprezzamento delle prove.
- La semplice allegazione di una possibile concorso di colpa di terzi non è sufficiente a ottenere l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7: la riduzione richiede un'esplicita e circostanziata deduzione dell'azione od omissione altrui che abbia contribuito causalmente all'evento.
- Le violazioni delle norme del Codice della Strada (in particolare dovere di controllo e di adeguamento della velocità in tratti a visibilità limitata e divieto di sorpasso in curva) costituiscono basi normative solide per affermare la responsabilità del conducente che invade la corsia opposta e causa un sinistro mortale.
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