Cassazione Civile, Ordinanza n. 25744/2023 del 04/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario relativo alla ritenuta operata dal Comune su somme liquidate a titolo di risarcimento per l'occupazione di un terreno. In sede di legittimità, la Corte aveva in precedenza accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR Umbria, ritenendo tempestivo il ricorso per cassazione dell'Ufficio sulla base di una lettura della documentazione di notifica. I contribuenti hanno quindi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: la sentenza revocanda avrebbe supposto la tempestività del ricorso dell'Agenzia facendo affidamento su un atto che non provava la data di spedizione/notifica, poiché mancavano gli elementi fidefacenti necessari e la data manoscritta non attestava la consegna all'ufficiale giudiziario nei termini. Sostenevano quindi che il ricorso originario fosse tardivo e che la Corte avesse omesso di considerare la relata di notifica e gli altri timbri attestanti una consegna solo il 27 luglio 2011, oltre il termine breve ex art. 325 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per revocazione, ravvisando un errore di percezione nella precedente sentenza di legittimità, che aveva trascurato la relata di notifica e i timbri datari da cui risultava che il ricorso dell'Agenzia era stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 27 luglio 2011, quando il termine breve era già spirato. Ha quindi revocato la sentenza impugnata e, decidendo sul ricorso originario dell'Agenzia delle Entrate, lo ha dichiarato inammissibile per tardività. Le spese del giudizio di revocazione e quelle del giudizio di cassazione originario sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa quando la decisione sia incorsa in un errore di fatto risultante dagli atti, ossia in una svista percettiva decisiva e immediatamente riscontrabile.
art. 325 c.p.c.
Il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza e, una volta spirato, rende tardiva l'impugnazione successivamente consegnata per la notifica.
art. 149 c.p.c.
Per la notifica a mezzo posta rileva l'idonea documentazione attestante la consegna e la spedizione; la mera indicazione manoscritta priva di timbro datario non ha efficacia fidefacente.
art. 81, lett. b), t.u.i.r.
Norma richiamata nel precedente giudizio di legittimità in relazione al trattamento fiscale della somma liquidata a titolo risarcitorio.
art. 11, commi da 5 a 7, L. n. 413/1991
Norma richiamata nel precedente giudizio di legittimità in relazione alla ritenuta operata dal Comune sull'importo liquidato a titolo di risarcimento.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio sussiste quando la sentenza abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto pacifico, in contrasto con gli atti di causa, per mera svista materiale e senza che il fatto sia stato oggetto di effettivo dibattito tra le parti.
- L'errore revocatorio deve essere percepibile immediatamente dagli atti, senza necessità di complesse argomentazioni interpretative, e deve essere decisivo, nel senso che senza di esso la decisione sarebbe stata diversa.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione notificata a mezzo ufficiale giudiziario e posta, rileva la documentazione dotata di idonea efficacia attestativa; una data apposta a penna, priva di riscontri datari fidefacenti, non prova la consegna tempestiva dell'atto.
- Se emerge dagli atti che il ricorso per cassazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario dopo la scadenza del termine breve, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per tardività.
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