Cassazione Penale, Sentenza n. 3068/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, detenzione domiciliare. Il ricorrente denunciava: (i) violazione del termine di dieci giorni tra avviso di fissazione dell'udienza camerale e data dell'udienza (presunta violazione degli artt. 666 e 678 c.p.p.); (ii) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle misure alternative, in particolare per essere stato ritenuto "irreperibile" nonostante avesse giustificato un temporaneo allontanamento per motivi familiari e avesse un biglietto di ritorno; inoltre il Tribunale avrebbe illegittimamente valorizzato lo stato di disoccupazione per negare la misura alternativa, non avendo adeguatamente valutato la relazione favorevole dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna e non avendo neppure esaminato la richiesta subordinata di detenzione domiciliare in relazione alla modesta entità della pena residua.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. In diritto ha ritenuto il primo motivo (violazione del termine di avviso) infondato perché l'eccezione non risulta essere stata tempestivamente dedotta in udienza e la relativa nullità è di natura "intermedia" soggetta a sanatoria. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha ritenuto illogica e carente la motivazione del Tribunale di sorveglianza in ordine all'irreperibilità e alle precarie condizioni di vita, non avendo preso in esame le specifiche giustificazioni del ricorrente (temporaneità dell'allontanamento e biglietto di ritorno) né aver motivato adeguatamente rispetto alla relazione favorevole dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna. Per tali ragioni il provvedimento è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame, con l'indicazione di effettuare gli opportuni accertamenti e valutare anche le istanze subordinate.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
Riguarda le formalità di avviso per le udienze camerali; la Corte ricorda che l'inosservanza del termine di avviso può costituire nullità di regime intermedio se non eccepita tempestivamente.
art. 678 cod. proc. pen.
Combinato con l'art. 666 per il principio dei 10 giorni liberi di preavviso; la violazione è qualificata come nullità non assoluta se è solo intempestiva la notifica.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Individua le nullità di ordine generale; la Corte conferma che la violazione del termine di preavviso rientra in questa fattispecie ma assume carattere intermedio (non assoluto).
art. 179 cod. proc. pen.
Stabilisce le nullità assolute; la Corte distingue tra omissione della citazione (nullità assoluta) e intempestiva notificazione (nullità intermedia).
art. 182 cod. proc. pen.
Regola i termini e le modalità di deduzione delle nullità e la loro sanatoria; la Corte osserva che la nullità per mancato rispetto del termine di preavviso è soggetta ai limiti di deducibilità e alla possibile sanatoria ex art. 182.
art. 184 cod. proc. pen.
Prevede la sanatoria delle nullità quando la parte ha comunque avuto o potuto avere conoscenza dell'atto; richiamato come limite alla rilevabilità della nullità.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Riguarda la nomina del difensore d'ufficio; la Corte segnala che la mancata eccezione in udienza dal difensore presente o nominato rileva ai fini della sanatoria della nullità procedurale.
Massime di principio
- La mancata osservanza del termine dei 10 giorni per l'avviso dell'udienza camerale costituisce una nullità di regime intermedio (non assoluta) e può essere sanata se l'eccezione non è stata tempestivamente proposta in udienza o se ricorrono i presupposti di sanatoria previsti dagli artt. 182 e 184 c.p.p.
- Nelle decisioni sulle misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) il giudice deve valutare in modo motivato sia la personalità e la gravità dei reati sia la condotta postuma del condannato; occorre considerare elementi positivi attuali e la prognosi di esito favorevole, non limitarsi a considerazioni generiche.
- L'allontanamento temporaneo del condannato non equivale automaticamente a irreperibilità: se risulta che l'assenza era temporanea e programmata con ritorno prossimamente, il giudice deve valutare tali circostanze prima di negare misure alternative per inaffidabilità.
- La precarietà delle condizioni di vita o lo stato di disoccupazione non possono essere usati, senza adeguata motivazione e senza confronto con le valutazioni dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna, come unico elemento ostativo alla concessione di misure alternative.
- Se il provvedimento di rigetto non affronta specificamente le deduzioni difensive o non valuta le richieste subordinate (es. detenzione domiciliare), la decisione può essere annullata per vizio motivazionale e rinviata per nuovo esame.
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