Cassazione Penale, Sentenza n. 19199/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne all'ergastolo per omicidi (e reati connessi di detenzione/porto d'armi e tentato omicidio) sostenendo, in sintesi: 1) vizio di motivazione della Corte d'assise d'appello per aver richiamato pedissequamente le argomentazioni del primo grado senza confrontarsi con le criticità e le divergenze emerse dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; in particolare si censurano la non valutazione delle incongruenze circa numero/epoche dei viaggi in Spagna di Vincenzo Pariante, la discordanza sulle fonti e sulla qualità della conoscenza nelle dichiarazioni (es. Luigi Secondo vs. Rosario Pariante vs. Giovanni Piana), e l'ignorare il contributo dichiarativo di altri collaboratori (es. Notturno, Esposito, Prestieri) nonché l'assoluzione di altri soggetti che incide sul quadro probatorio; 2) contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della qualificazione come aggravante della 'futilità del motivo' (art. 61, n.1 c.p.), nonché della corretta applicazione di altre aggravanti/conseguenze (rilevanza ai fini di art. 416-bis e art. 7 dl. n.152/1991 conv.); 3) questioni processuali di diritto relative al rispetto delle norme sull'appello e sul divieto di mero richiamo (artt. 125 e 546 c.p.p.), e limiti dei motivi in cassazione (art. 173 disp. att. c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (vizìo di motivazione) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio. La Suprema Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il giudice del rinvio deve compiere un nuovo, completo esame del materiale probatorio con poteri analoghi a quelli del giudice i cui atti sono stati annullati, evitando però di ripetere i passaggi logici già censurati dalla Cassazione. La motivazione della Corte d'assise d'appello è stata ritenuta insufficiente perché si è limitata a una sintesi e a una generica affermazione di convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori senza risolvere le aporie e le divergenze puntualmente indicate nella precedente sentenza di annullamento, né ha valutato adeguatamente gli elementi istruttori successivi (es. dichiarazioni del Notturno) e le conseguenze delle assoluzioni di altri soggetti. Pertanto si è disposto l'annullamento con rinvio per un riesame motivato e critico delle prove e delle dichiarazioni dei collaboratori.
Norme richiamate
art. 61, n. 1, cod. pen.
Gli ermellini riportano che la Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'aggravante della futilità del motivo nel contesto dello scontro tra fazioni; i ricorrenti contestavano tale qualificazione. La Cassazione non decide nel merito sull'aggravante ma richiama l'esigenza di motivazione specifica e critica su tale punto in sede di rinvio.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto alla valutazione delle prove testimoniali e di provenienza indiretta: la sentenza rescindente aveva posto dubbi sulla corrispondenza della prova a quanto richiesto dall'art.192(3) (fonte della conoscenza e attendibilità del dichiarato), e la Cassazione censura la mancata valutazione critica di tali aspetti.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al dovere del giudice di pronunciarsi sulle questioni sollevate in appello; i ricorrenti hanno denunciato che la Corte d'appello si è limitata a richiamare la motivazione del primo grado senza rispondere ai specifici rilievi.
art. 546 cod. proc. pen.
Riferimento alla necessità che la corte d'appello dia adeguata e autonoma motivazione alle questioni poste in appello; la Cassazione ha ritenuto che tale obbligo non sia stato rispettato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma che limita l'ampiezza dei motivi deducibili in cassazione; la Corte la richiama per delimitare l'esame dei ricorsi entro i limiti consentiti.
art. 416-bis cod. pen. (richiamato come art. 416-bis.1 nel testo)
I ricorrenti chiedevano in subordine l'assorbimento di talune aggravanti in quella di associazione di tipo mafioso; la Corte segnala la necessità di valutare correttamente la natura dell'associazione e la sua rilevanza nel giudizio, lasciando la valutazione al giudice del rinvio.
art. 7 dl. n. 152 del 1991 (conv. L. n. 203 del 1991)
Normativa richiamata con riferimento a una particolare circostanza aggravante contestata; i ricorrenti sostenevano che il fatto non fosse diretto a favorire un'associazione operante. Anche qui la Corte ne evidenzia la necessità di una motivazione specifica in sede di rinvio.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello si limita a richiamare la motivazione di primo grado senza affrontare specificamente le criticità evidenziate dagli imputati e dalla Cassazione, la decisione può essere annullata per vizio di motivazione.
- In caso di sentenza di annullamento con rinvio per carenze motivazionali, il giudice del rinvio ha il potere/dovere di riesaminare compiutamente le prove e le dichiarazioni, evitando però di riproporre i medesimi argomenti già censurati; la nuova decisione deve fornire argomentazioni autonome e risolutive delle aporie precedenti.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono valutazione critica: divergenze su fatti essenziali (date, numero di viaggi, fonte diretta o de relato, ruoli) non possono essere risolte con affermazioni generiche di 'nucleo essenziale' senza un'analitica integrazione e verifica del racconto.
- Quando la posizione di un imputato dipende in gran parte da dichiarazioni di terzi, il principio di affidabilità impone che la fonte e la catena di conoscenza siano esplicitamente valutate (con riferimento a art.192 c.p.p.); omissioni su questi punti possono inficiare la prova.
- L'applicazione di circostanze aggravanti o l'esclusione di attenuanti deve essere motivata specificamente rispetto al contesto fattuale: la mera sussunzione in un'aggravante generica senza argomentazione puntuale è vulnerabile al sindacato di legittimità.
- Se emergono elementi istruttori nuovi dopo una prima valutazione (es. dichiarazioni sopravvenute di altri collaboratori o assoluzioni), il giudice del rinvio deve considerarli e motivare come incidono (o non incidono) sulla ricostruzione complessiva.
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