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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19199/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma in appello delle condanne all'ergastolo per omicidi (e reati connessi di detenzione/porto d'armi e tentato omicidio) sostenendo, in sintesi: 1) vizio di motivazione della Corte d'assise d'appello per aver richiamato pedissequamente le argomentazioni del primo grado senza confrontarsi con le criticità e le divergenze emerse dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; in particolare si censurano la non valutazione delle incongruenze circa numero/epoche dei viaggi in Spagna di Vincenzo Pariante, la discordanza sulle fonti e sulla qualità della conoscenza nelle dichiarazioni (es. Luigi Secondo vs. Rosario Pariante vs. Giovanni Piana), e l'ignorare il contributo dichiarativo di altri collaboratori (es. Notturno, Esposito, Prestieri) nonché l'assoluzione di altri soggetti che incide sul quadro probatorio; 2) contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della qualificazione come aggravante della 'futilità del motivo' (art. 61, n.1 c.p.), nonché della corretta applicazione di altre aggravanti/conseguenze (rilevanza ai fini di art. 416-bis e art. 7 dl. n.152/1991 conv.); 3) questioni processuali di diritto relative al rispetto delle norme sull'appello e sul divieto di mero richiamo (artt. 125 e 546 c.p.p.), e limiti dei motivi in cassazione (art. 173 disp. att. c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (vizìo di motivazione) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio. La Suprema Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il giudice del rinvio deve compiere un nuovo, completo esame del materiale probatorio con poteri analoghi a quelli del giudice i cui atti sono stati annullati, evitando però di ripetere i passaggi logici già censurati dalla Cassazione. La motivazione della Corte d'assise d'appello è stata ritenuta insufficiente perché si è limitata a una sintesi e a una generica affermazione di convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori senza risolvere le aporie e le divergenze puntualmente indicate nella precedente sentenza di annullamento, né ha valutato adeguatamente gli elementi istruttori successivi (es. dichiarazioni del Notturno) e le conseguenze delle assoluzioni di altri soggetti. Pertanto si è disposto l'annullamento con rinvio per un riesame motivato e critico delle prove e delle dichiarazioni dei collaboratori.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 1, cod. pen.

    Gli ermellini riportano che la Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'aggravante della futilità del motivo nel contesto dello scontro tra fazioni; i ricorrenti contestavano tale qualificazione. La Cassazione non decide nel merito sull'aggravante ma richiama l'esigenza di motivazione specifica e critica su tale punto in sede di rinvio.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata rispetto alla valutazione delle prove testimoniali e di provenienza indiretta: la sentenza rescindente aveva posto dubbi sulla corrispondenza della prova a quanto richiesto dall'art.192(3) (fonte della conoscenza e attendibilità del dichiarato), e la Cassazione censura la mancata valutazione critica di tali aspetti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al dovere del giudice di pronunciarsi sulle questioni sollevate in appello; i ricorrenti hanno denunciato che la Corte d'appello si è limitata a richiamare la motivazione del primo grado senza rispondere ai specifici rilievi.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Riferimento alla necessità che la corte d'appello dia adeguata e autonoma motivazione alle questioni poste in appello; la Cassazione ha ritenuto che tale obbligo non sia stato rispettato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita l'ampiezza dei motivi deducibili in cassazione; la Corte la richiama per delimitare l'esame dei ricorsi entro i limiti consentiti.

  • art. 416-bis cod. pen. (richiamato come art. 416-bis.1 nel testo)

    I ricorrenti chiedevano in subordine l'assorbimento di talune aggravanti in quella di associazione di tipo mafioso; la Corte segnala la necessità di valutare correttamente la natura dell'associazione e la sua rilevanza nel giudizio, lasciando la valutazione al giudice del rinvio.

  • art. 7 dl. n. 152 del 1991 (conv. L. n. 203 del 1991)

    Normativa richiamata con riferimento a una particolare circostanza aggravante contestata; i ricorrenti sostenevano che il fatto non fosse diretto a favorire un'associazione operante. Anche qui la Corte ne evidenzia la necessità di una motivazione specifica in sede di rinvio.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello si limita a richiamare la motivazione di primo grado senza affrontare specificamente le criticità evidenziate dagli imputati e dalla Cassazione, la decisione può essere annullata per vizio di motivazione.
  • In caso di sentenza di annullamento con rinvio per carenze motivazionali, il giudice del rinvio ha il potere/dovere di riesaminare compiutamente le prove e le dichiarazioni, evitando però di riproporre i medesimi argomenti già censurati; la nuova decisione deve fornire argomentazioni autonome e risolutive delle aporie precedenti.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono valutazione critica: divergenze su fatti essenziali (date, numero di viaggi, fonte diretta o de relato, ruoli) non possono essere risolte con affermazioni generiche di 'nucleo essenziale' senza un'analitica integrazione e verifica del racconto.
  • Quando la posizione di un imputato dipende in gran parte da dichiarazioni di terzi, il principio di affidabilità impone che la fonte e la catena di conoscenza siano esplicitamente valutate (con riferimento a art.192 c.p.p.); omissioni su questi punti possono inficiare la prova.
  • L'applicazione di circostanze aggravanti o l'esclusione di attenuanti deve essere motivata specificamente rispetto al contesto fattuale: la mera sussunzione in un'aggravante generica senza argomentazione puntuale è vulnerabile al sindacato di legittimità.
  • Se emergono elementi istruttori nuovi dopo una prima valutazione (es. dichiarazioni sopravvenute di altri collaboratori o assoluzioni), il giudice del rinvio deve considerarli e motivare come incidono (o non incidono) sulla ricostruzione complessiva.

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