Cassazione Penale, Ordinanza n. 32076/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 19 aprile 2024. L'unico motivo censurava l'affermazione di responsabilità, deducendo cumulativamente e/o alternativamente tutti i vizi motivazionali di cui all'art. 606, lett. e, c.p.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che la responsabilità fosse stata desunta solo dal collegamento tra l'imputato e il conto postale su cui era stato versato l'importo illecitamente sottratto. La Corte rileva però che la sentenza impugnata aveva valorizzato anche l'atteggiamento passivo dell'imputato e la mancata restituzione di quanto indebitamente ricevuto. Il motivo è ritenuto sia concettualmente errato, perché la deduzione cumulativa/alternativa dei vizi non è consentita e il richiamo all'art. 192 c.p.p. non è pertinente, sia inammissibile perché tende a una rivalutazione del fatto e sia aspecifico, perché non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura mirava impropriamente a una rivalutazione del merito e che, comunque, era generica per mancato confronto con una parte decisiva della motivazione d'appello, ossia il comportamento passivo dell'imputato e la mancata restituzione della somma indebitamente ricevuta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 lett. e c.p.p.
Il vizio motivazionale non può essere dedotto in forma cumulativa o alternativa in modo generico; la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 192 c.p.p.
Il richiamo alla disciplina della valutazione della prova è ritenuto non pertinente rispetto al contenuto della doglianza così formulata.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che denunci vizi della motivazione deve essere specifico e coerente con il paradigma normativo invocato; non è consentita una deduzione cumulativa o alternativa indistinta dei vizi.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
- La censura è aspecifica quando non si confronta con tutte le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; il mancato attacco a una ratio decidendi autonoma rende il motivo generico e inammissibile.
- La motivazione della sentenza può essere corroborata da più elementi fattuali concorrenti: la contestazione che si rivolga a uno solo di essi, omettendo di confutare gli altri decisivi, non è idonea a scardinare la decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32026/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32060/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32061/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32062/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32063/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32064/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →