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Ordinanza

Ordinanza n. 11115/2026 - Roma, Sezione 5

per la correzione della sentenza n. 9222 del 18 maggio 2026 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 15414 del 2025.

Giustizia amministrativa202515414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: dispositivo della sentenza n. 9222 del 18 maggio 2026, limitatamente all'individuazione dell'amministrazione condannata alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 9222 del 18 maggio 2026, resa sul ricorso per ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V, n. 10757 del 3 giugno 2025. Il dispositivo aveva condannato al pagamento delle spese di lite il generico "Ministero resistente", sebbene l'unica amministrazione effettivamente resistente fosse l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. L'INPS non si è opposto all'istanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto manifestamente fondata l'istanza e ha corretto il dispositivo della sentenza n. 9222/2026, sostituendo le parole "il Ministero resistente" con "l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale". Il dispositivo corretto condanna quindi l'INPS al pagamento, in favore del difensore antistatario della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate nella misura ridotta del 50%, per complessivi euro 750,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato. Nulla è dovuto per le spese del procedimento di correzione; è stata ordinata alla Segreteria l'annotazione prevista dall'art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    correzione di errori materiali

    Consente la correzione dell'errore materiale contenuto in una sentenza, quando la volontà del giudice risulti già chiaramente individuabile e debba essere resa coerente con il dispositivo.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    annotazioni di cui all'art. 86, co. 3, cod. proc. amm.

    Impone gli adempimenti di annotazione conseguenti alla correzione della sentenza.

Massime di principio

  • L'errore materiale del dispositivo può essere corretto quando consiste nell'indicazione erronea della parte destinataria della condanna e la corretta individuazione risulta con certezza dagli atti del giudizio, senza necessità di una nuova valutazione decisoria.
  • La mancata opposizione dell'amministrazione interessata, unitamente alla manifesta fondatezza dell'istanza e alla chiara riferibilità della condanna all'unica amministrazione resistente, consente la correzione del dispositivo ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a.
  • La correzione dell'errore materiale non modifica il contenuto sostanziale della decisione, ma rende il dispositivo conforme alla volontà decisoria già espressa dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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