Ordinanza n. 723/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente giusta determinazione n. 1207 del 18 giugno 2025 adottata dalla Direzione Regionale del Turismo; e “per quanto occorrer possa e nei limiti in cui risultino pregiudizievoli per il ricorrente”: - dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane in conto interessi e in conto capitale approvato con determinazione n. 491/9265 del 28 marzo 2024 e della stessa determinazione n. 491/9265 del 28 marzo 2024; - del provvedimento di rigetto definitivo della pratica ART_INC_24-349, presentata dal ricorrente giusta determinazione n. 411 del 3 marzo 2025 del Direttore del Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese presso la Direzione Regionale del Turismo; - della comunicazione di preavviso di rigetto del 20 agosto 2024 ex art. 10 della l. n. 241/1990; - del verbale del 19 luglio 2024 del Comitato Tecnico Regionale costituito secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della G.R. n. 4/159 del 15.2.2024 relativo alla riunione durante la quale è stata esaminata con esito negativo anche la pratica ART_INC_24-349 presentata dal ricorrente; - delle risultanze, genericamente richiamate nel provvedimento di rigetto definitivo, delle attività istruttorie effettuate da BNL - BNP PARIBAS in qualità di soggetto istruttore delle domande di agevolazione relative agli interventi in esame; - della deliberazione della Giunta regionale Sardegna n. 4/159 del 15 febbraio 2024; - della deliberazione della Giunta regionale Sardegna n. 18/38 del 18 maggio 2023, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative per la concessione dei contributi in questione e dell’Allegato n. 1 alla citata deliberazione; - della delibera della Giunta regionale Sardegna del 22 giugno 2023, n. 21/91 che ha reso efficaci le sopra indicate disposizioni attuative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della completa evasione dell'istanza da parte della Regione e della conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'accesso in corso di causa. Ha pertanto dichiarato improcedibile l'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. La statuizione sulle spese è stata rinviata alla decisione definitiva sul ricorso principale, la cui udienza pubblica è stata fissata per il 30 settembre 2026.
Atto impugnato: istanza di accesso ai documenti in corso di causa ex art. 116, comma 2, c.p.a., relativa ad atti di analoghe pratiche di finanziamento, inclusi gli atti di liquidazione ed erogazione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa individuale aveva impugnato il diniego definitivo di un contributo regionale e il rigetto del ricorso gerarchico. Nel corso del giudizio ha chiesto all'Amministrazione regionale l'accesso ai documenti relativi ad analoghe pratiche di finanziamento, ritenendoli utili a dimostrare la fondatezza di una censura proposta nel ricorso. Poiché la Regione aveva inizialmente accolto solo parzialmente l'istanza, escludendo gli atti relativi al pagamento, la ricorrente ha depositato istanza di accesso in corso di causa ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990 e degli artt. 2 e 9 del d.P.R. n. 184/2006, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Alla camera di consiglio le parti hanno dichiarato che, nelle more, la Regione aveva integralmente evaso l'istanza di accesso.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza di accesso ai documenti in corso di causa
Consente la trattazione nel giudizio amministrativo della domanda di accesso proposta in corso di causa; venuto meno l'interesse per l'integrale evasione dell'istanza, la relativa domanda è dichiarata improcedibile.
artt. 22 e 24 l. 241/1990
Violazione e/o falsa applicazione art. 22 e 24 della L. 7.8.1990 n. 241
Norme richiamate dalla ricorrente a fondamento della contestazione del parziale diniego di accesso; il provvedimento non decide nel merito la loro applicazione.
artt. 2 e 9 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
artt. 2 e 9 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
Norme richiamate dalla ricorrente tra i motivi dell'istanza di accesso; il TAR non ne esamina il merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La domanda di accesso documentale proposta in corso di causa deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione, nelle more del giudizio, provvede integralmente sull'istanza, rendendo conseguibile il bene della vita richiesto.
- Quando l'accesso in corso di causa diviene improcedibile per integrale evasione dell'istanza amministrativa, la decisione sulle spese può essere riservata alla definizione del giudizio principale.
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